La Commissione ha sanzionato otto istituti finanziari internazionali per un ammontare totale pari a € 1,71 miliardi per aver partecipato ad un’intesa nei mercati finanziari dei derivati relativi allo Spazio Economico Europeo. Quattro degli istituti coinvolti hanno partecipato ad un cartello avente ad oggetto la fissazione di tassi in euro, mentre altri sei hanno aderito ad intese bilaterali relative alla fissazione di tassi in yen giapponese. Entrambe le decisioni sono state adottate nell’ambito della settlement procedure, e – in forza della loro partecipazione – le ammende alle banche sono state ridotte del 10% (si veda MEMO/13/1090).
Il Commissario Almunia ha commentato che “ciò che è scioccante degli scandali LIBOR ed EURIBOR non è solo la manipolazione dei parametri di riferimento, ma anche la collusione tra banche che dovrebbero essere in competizione tra loro. L’odierna decisione manda un chiaro messaggio: la Commissione è determinata a combattere e sanzionare i cartelli in ambito finanziario. Una sana concorrenza, aggiunta alla trasparenza, è fondamentale al fine del corretto funzionamento dei mercati”.
I derivati sono prodotti finanziari (ad es. forward rate agreements, swaps, futures, opzioni) utilizzati dalle banche per gestire il rischio derivante da fluttuazioni nei tassi di interesse. Derivano il loro valore da tassi di riferimento come LIBOR – utilizzato per diverse valute tra le quali anche lo yen giapponese – o EURIBOR, per l’euro.
L’intesa in ambito di derivati finanziari espressi in Euro (EIRD)
Il cartello in ambito EIRD ha operato tra settembre 2005 e maggio 2008. Coinvolte erano Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale. Tramite lo scambio di informazioni, l’intesa mirava a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di specifici componenti dei derivati in relazione al tasso di riferimento EURIBOR. L’indagine della Commissione era iniziata in ottobre 2011 ed il procedimento era stato avviato nel marzo 2013.
Mentre Barclays ha beneficiato di immunità totale dalla multa per aver rivelato l’esistenza dell’intesa anti-concorrenziale ed aver collaborato con la Commissione, Deutsche Bank, RBS and Société Générale hanno ricevuto una riduzione della multa per il loro atteggiamento collaborativo e per aver partecipato alla settlement procedure. L’investigazione è tuttora in corso per Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan.
L’intesa in ambito di derivati finanziari espressi in Yen (YIRD)
In ambito YIRD, la Commissione ha scoperto sette diverse infrazioni bilaterali di durata variabile da uno a dieci mesi tra gli anni 2007 e 2010. Anche in questo caso l’accordo prevedeva lo scambio di informazioni sensibili tra traders. Coinvolte erano UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup e JPMorgan, ed il broker RP Martin, per aver agevolato le banche nelle loro condotte. La Commissione aveva avviato il procedimento nel febbraio 2013.
Sia UBS che Citigroup hanno beneficiato di piena immunità dalla multa, la prima per aver rivelato l’esistenza dell’intesa anti-concorrenziale, la seconda in relazione alla sua partecipazione ad un accordo bilaterale. Per il loro atteggiamento cooperativo, la Commissione ha concesso una riduzione delle ammende a Citigroup, Deutsche Bank, RBS e RP Martin. Gli istituti bancari hanno beneficiato di un’ulteriore riduzione del 10% per aver aderito alla settlement procedure. L’investigazione è tuttora in corso per il cash broker ICAP.
Le sanzioni
Le sanzioni sono state disposte sulla base del Commission’s 2006 Guidelines on fines (vedi IP/06/857 e MEMO/06/256).
L’ammontare delle sanzioni è stato calcolato dalla Commissione sulla base del valore delle vendite operate dalle banche dei prodotti coinvolti all’interno della SEE, della gravità delle infrazioni commesse, dell’ambito geografico e della durata.
Il cartello EIRD
Le sanzioni imposte per il cartello EIRD sono pertanto le seguenti:
Partecipante |
Durata della partecipazione |
Riduzione Programma di Clemenza (%) |
Sanzione (€) |
Barclays |
32 mesi |
100% |
0 |
Deutsche Bank |
32 mesi |
30% |
465 861 000 |
Société Générale |
26 mesi |
5% |
445 884 000 |
RBS |
8 mesi |
50% |
131 004 000 |
Barclays ha beneficiato dell’immunità totale per aver rivelato l’esistenza del cartello e ha, di conseguenza, evitato una sanzione ammontante a circa € 690 milioni per la sua partecipazione all’illecita intesa.
I cartelli YIRD
UBS, RBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Citigroup and RP Martin sono state coinvolte in una o più delle contestate violazioni della normativa europea di concorrenza.
Le sanzioni imposte al cartello YIRD sono quindi le seguenti:
Partecipante |
Durata della partecipazione per violazione |
Riduzione Programma di Clemenza (%) |
Sanzione (€) |
UBS (5 violazioni) |
1 mese, 8 mesi, 5 mesi, 10 mesi, 1 mese |
100% per tutte le violazioni |
0 |
RBS (3 violazioni) |
8 mesi, 5 mesi, 3 mesi |
25% per una violazione |
260 056 000 |
Deutsche Bank (2 violazioni) |
10 mesi, 2 mesi |
35%, 30% |
259 499 000 |
JPMorgan (1 violazione) |
1 mese |
79 897 000 |
|
Citigroup (3 violazioni) |
1 mese, 2 mesi, 3 mesi |
35%, 100%, 40% |
70 020 000 |
RP Martin (1 violazione) |
1 mese |
25% |
247 000 |
UBS ha beneficiato dell’immunità totale per aver rivelato l’esistenza del cartello e ha, di conseguenza, evitato una sanzione ammontante a circa € 2.5 miliardi per la sua partecipazione a cinque delle sette intese illecite.
Citigroup ha beneficiato dell’immunità totale per una delle violazioni contestate, evitando così una sanzione di circa € 55 milioni.
Breve disamina dei prodotti finanziari coinvolti
I derivati sono contratti negoziati sui mercati finanziari che operano come un meccanismo di assicurazione contro le fluttuazioni dei prezzi a beneficio delle imprese, per la copertura del rischio finanziario. Essi servono a ridurre la volatilità dei flussi di cassa delle imprese, aumentando la produttività del capitale delle medesime e rendendole così più affidabili per gli investitori. Negli ultimi anni i derivati si sono diffusi in maniera capillare nel sistema finanziario internazionale e sono divenuti uno strumento indispensabile per la gestione del rischio e di investimento.
I derivati sui tassi di interesse di base più diffusi sono: ‘forward rate agreement’; ‘interest rate swap’; opzioni sui tassi di interesse e futures su tassi di interesse. I derivati sui tassi di interesse possono essere negoziati ‘over the counter’ ( OTC ) o, nel caso di futures su tassi di interesse, possono risultare in titoli ‘exchange traded’. Il loro valore è dato da un tasso di interesse di riferimento.
I prodotti interessati dal cartello EIRD sono euro-derivati collegati al tasso di interesse indicizzato all’Euribor e/o all’indice “Euro Over-Night Index Average” ( EONIA ). I prodotti interessati dai cartelli in commento sono i derivati su tassi di interesse dello Yen giapponese collegati alla JPY LIBOR (e nel caso di violazione anche allo Euroyen TIBOR) .
EURIBOR , JPY LIBOR e Euroyen TIBOR sono i tassi di interesse di riferimento destinati a riflettere, rispettivamente, il costo dei prestiti interbancari in Euro o Yen. Questi benchmark sono ampiamente utilizzati nei mercati monetari internazionali e sono basati sui valori comunicati quotidianamente ai relativi responsabili per il calcolo.
Il 18 settembre 2013, la Commissione ha proposto un Regolamento sugli indici utilizzati come benchmark per strumenti finanziari come il LIBOR o EURIBOR (vedi IP13/841) . Le misure previste mirano a ripristinare la fiducia nell’integrità e veridicità dei parametri di riferimento a seguito degli scandali che hanno coinvolto LIBOR ed EURIBOR.
Le procedure di transazione
Quelle qui esposte sono le prime due decisioni relative ai cartelli nel settore finanziario dall’inizio della crisi nel 2008. L’applicazione delle norme antitrust è una priorità assoluta per la Commissione in particolare nel settore finanziario. Le decisioni relative ai cartelli EIRD e YIRD indicano quindi alle banche quei comportamenti ritenuti lesivi delle regole comunitarie di concorrenza.
Le decisioni relative al comunicato in commento sono l’ottava e la nona decisione dopo l’introduzione della procedura di transazione per i cartelli nel giugno 2008 (cfr. IP/08/1056 e MEMO/08/458 ). Si tratta di una delle più rapide procedure di transazione decise dalla Commissione, che mostra tutte le potenzialità offerte dalla procedura in questione. La procedura di transazione si basa sul Regolamento n. 1/2003 e consente alla Commissione di applicare una procedura semplificata e quindi di ridurre la durata delle indagini. Ciò comporta un chiaro vantaggio per i consumatori e per i contribuenti, in quanto vengono ridotti i costi di istruzione della causa e si consente di liberare risorse a favore di altri casi sospetti, avvantaggiando al contempo le stesse aziende sottoposte a procedura, che possono beneficiare di decisioni più rapide e di una riduzione del 10 % delle sanzioni.
Per consultare il comunicato stampa ufficiale seguire questo link.
Fonte: Commissione europea