L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 3 ottobre 2016, il parere rivolto al Comune di San Cesareo (AS1300).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito alla richiesta dell’intestato Comune di parere riguardo all’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In particolare, il Comune chiede se, nel caso in cui il requisito dell’attività prevalente, che prescrive che più dell’80% delle attività del soggetto affidatario del servizio siano effettuate nello svolgimento dei compiti a essa affidati dalla/e amministrazione/i aggiudicatrice/i controllante/i, non fosse integrato, esso possa essere validamente sostituito dall’impegno documentato della società a raggiungere tale obiettivo entro sei mesi dall’affidamento.
L’AGCM ricorda innanzitutto che, nonostante sia venuto meno l’obbligo delle amministrazioni di espletare procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi pubblici locali, le scelte devono comunque essere sottoposte a limiti ed improntate ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenzialità. Una deroga alle procedure di evidenza pubblica in favore dell’in house providing può quindi avvenire solo in favore di un soggetto munito, tra gli altri, del requisito dell’attività prevalente in favore dell’Ente affidante.
La giurisprudenza amministrativa, ricorda l’Autorità, ritiene che i requisiti debbano sussistere al momento dell’affidamento stesso, mentre non può essere attribuita rilevanza all’atto sopravvenuto, in quanto “il sistema di gestione dell’affidamento diretto è di stretta interpretazione rispetto al sistema della gara”.
Per leggere il testo del parere: as1300
Fonte: AGCM.