L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 16 agosto 2016, il parere rivolto alla Direzione Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia (AS1289).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90 riguardo al contenuto del provvedimento del 15 gennaio 2016 (prot. n. 21379/2016) con cui, in data 01/09/15, l’intestata autorità ha disposto il diniego dell’autorizzazione per il servizio commerciale di trasporto di linea lagunare di collegamento tra la Città di Venezia e l’aeroporto Marco Polo, denominato “City Sightseeing Venezia Linea Aeroporto”, richiesta dalla società Venezia City Sightseeing S.r.l. (“VCS”). In tale decreto, il diniego veniva motivato in base al divieto di sovrapposizione con il servizio programmato aggiuntivo gestito da Alilaguna S.p.A., che gestisce tre linee di TPL aggiuntivo di navigazione lagunare che collegano l’area aeroportuale con le principali aree del centro storico di Venezia, il Lido, Murano, ecc., sulla base di un affidamento diretto e provvisorio sottoscritto con il Comune di Venezia, oggetto di varie proroghe.
L’Autorità ha esaminato i motivi addotti dall’amministrazione per giustificare il divieto e li ha confutati uno ad uno.
Il primo motivo, ossia la strategicità dei collegamenti tra Venezia e la terraferma, non appariva, a detta dell’Autorità, una motivazione idonea a giustificare la scelta di non lasciare alle mere dinamiche del mercato l’organizzazione dei collegamenti stessi, e quindi a giustificare il diniego in oggetto. L’AGCM ha ritenuto al contrario che i servizi di trasporto da e per le infrastrutture portuali e aeroportuali, data la loro vocazione turistico commerciale, avrebbero potuto essere offerti sul mercato e gestiti in regime di concorrenza, in linea con i principi nazionali e comunitari in materia.
L’Autorità ha sottolineato come la linea affidata ad Alilaguna S.p.A. direttamente e in virtù di continue proroghe, fosse un servizio programmato aggiuntivo e non sussidiato, in relazione a cui veniva tuttavia riconosciuto un diritto di esclusiva, così che il concessionario non solo coprisse i propri costi con i ricavi della vendita dei biglietti, ma ne ricavasse anche notevole profitto, poiché la linea in questione era rivolta in larga misura ad una clientela non residenziale. L’inclusione quindi di tale linea tra i servizi programmati aggiuntivi era suscettibile di determinare una barriera all’accesso al mercato ingiustificatamente restrittiva della concorrenza.
Quanto invece al secondo e terzo motivo addotto (sovrapposizione ed interferenza ed equilibrio economico del servizio programmato), l’Autorità non ha ritenuto condivisibili le valutazioni del Comune di Venezia. In particolare, i concetti di “sovrapposizione/interferenza” dovevano, secondo l’AGCM, essere valutati alla luce dei principi europei a tutela della concorrenza. Secondo la Corte di Giustizia UE, in materia di accesso ai servizi di trasporto turistico-commerciale, una disposizione nazionale – quale la normativa in oggetto – che richiede l’ottenimento di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di un tale servizio “rappresenta, in principio, una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, in quanto tende a limitare il numero di fornitori di servizi”.
Inoltre, l’AGCM ha rilevato come il Comune di Venezia non abbia motivato adeguatamente il pregiudizio economico che la nuova linea commerciale determinerebbe, omettendo di presentare i dati necessari a supporto delle sue affermazioni. Peraltro, ha sottolineato ancora l’AGCM, il fatto che la società Alilaguna fosse affidataria del servizio a seguito di affidamento diretto, invece che ad esito di una procedura concorsuale, non consentiva di escludere che Alilaguna beneficiasse di ingiustificate rendite di posizione e godesse quindi di un altrettanto ingiustificato vantaggio concorrenziale.
In conclusione, l’Autorità ha ritenuto che il provvedimento oggetto del parere apparisse ingiustificato ed integrante una violazione degli artt. 49, 56 e 106 TFUE. Ha quindi garantito all’amministrazione in oggetto il termine di 60 giorni per la comunicazione delle iniziative volte a rimuovere la violazione della concorrenza esposta.
Il Comune di Venezia, a seguito del ricevimento del parere, comunicava di non condividere i rilievi esposti dall’Autorità e confermava il provvedimento in oggetto. L’Autorità, preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione intestata, e considerata però la pendenza in appello davanti al Consiglio di Stato di un ricorso vertente su questioni di principio analoghe a quelle del caso di specie, ha ritenuto di non presentare nuovo ricorso, anche per ragioni di economia processuale.
Per leggere il testo del parere: as1289
Fonte: AGCM