L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 22 febbraio 2016, il parere rivolto ai Comuni di Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e Nicolosi (AS1253).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito alle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivanti dalle complessive modalità di affidamento delle vie di accesso alle zone sommitali dell’Etna da parte delle Amministrazioni in indirizzo.
Le vie di accesso del versante nord dell’Etna sono gestite dalla società STAR S.r.l., in virtù di affidamenti diretti assai risalenti nel tempo e prorogati per lunghi periodi (risalgono, rispettivamente, al 1998 e al 1970, quest’ultimo prorogato nel 1999 e nel 2013). Nelle primavere 2014/2015, i Comuni di Castiglione di Sicilia e di Linguaglossa hanno indetto degli “avvisi esplorativi” riguardanti la stagione escursionistica dell’anno in corso (da maggio a novembre), per affidare in concessione la pista rotabile, sulla quale realizzare un’attività di trasporto turistico a pagamento. Tra i requisiti, gli avvisi prevedevano la necessaria attestazione, da parte delle imprese interessate, di un fatturato minimo di 50.000 euro in ciascuno dei quattro esercizi precedenti, interamente prodotto in relazione a servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento. Gli avvisi, inoltre, erano esplicitamente diretti all’individuazione di soggetti potenzialmente interessati, ma non vincolavano gli Enti in alcun modo e non miravano ad indire alcuna procedura concorsuale.
Le vie di acceso del versante sud dell’Etna, invece, sono gestite dalla Funivia dell’Etna S.p.A., che indirettamente e interamente controlla la STAR. Nelle vie sono ricompresi anche impianti di proprietà del Comune di Nicolosi. Tra delle concessioni che assicurano la gestione, una in particolare era stata prorogata fino al 2011, ma continua anche al presente, a causa dell’esercizio di una sorta di “diritto di ritenzione” sugli impianti comunali ricevuti in gestione su terreni di proprietà della società.
Tanto premesso, l’Autorità ha osservato che la gestione delle vie di accesso alle zone sommatili dell’Etna da parte delle società Funivia e Star, peraltro societariamente riconducibili al medesimo soggetto privato, appare contraria ai principi posti a tutela della concorrenza, con riguardo all’assenza di procedure selettive ovvero in ragione di requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ingiustificatamente restrittivi.
Innanzitutto, gli affidamenti in esame riguardano servizi pubblici di rilevanza economica che, in quanto tali, possono essere affidati anche in forma diretta a società terze, purché i servizi affidati costituiscano l’attività prevalente della società beneficiaria, questa sia a totale partecipazione pubblica e soggetta a controllo analogo a quello esercitato dall’amministrazione sui propri servizi. Gli ultimi due requisiti mancano nel caso di specie, in quanto le società hanno capitale privato e manca un meccanismo idoneo a garantire un controllo analogo.
Inoltre, l’Autorità ha ricordato di aver già più volte precisato che, nei mercati in cui specifiche caratteristiche oggettive (tecniche, economiche e finanziarie) giustificano una limitazione del numero dei soggetti ammessi a operare, l’affidamento dei servizi deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di attenuare gli effetti distorsivi della concorrenza connessi alla posizione di privilegio attribuita al concessionario.
Infine, l’Autorità ha aggiunto anche che la durata delle concessioni è, evidentemente, troppo lunga e richiama il consolidato orientamento per cui essa non deve necessariamente essere parametrata al periodo di recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell’attività. La durata ultradecennale, nel caso di specie, risulta quindi sproporzionata, soprattutto nel caso delle concessioni del comune di Nicolosi, visto che la società si avvale di impianti di proprietà del Comune stesso.
Quanto invece agli avvisi esplorativi, che avrebbero potuto significare una prima apertura verso le esigenze di tutela della concorrenza, secondo l’Autorità possono sortire l’effetto inverso. Innanzitutto, la loro durata è troppo ridotta (unicamente una stagione), così impedendo il recupero degli investimenti, mentre i limiti di fatturato imposti, troppo restrittivi, sono idonei a ridurre, invece che ad ampliare, la platea dei soggetti interessati a partecipare.
In conclusione, quindi, l’Autorità ha invitato i Comuni intestati a rivedere le complessive modalità di affidamento e gestione delle vie di accesso alle aree sommitali dell’Etna, al fine di introdurre criteri concorrenziali che consentano di superare affidamenti inerziali agli operatori storici, contribuendo anche allo sviluppo del settore turistico/ricettivo della zona. L’AGCM ha invitato a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.
Per visualizzare il testo del parere AS1253
Fonte: AGCM