L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 08 agosto 2016, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della 10a Commissione del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AS1288).
Il parere è stato formulato ai sensi degli artt. 21 e 22 L. n. 287/90 e riguarda la necessità di una più chiara definizione del quadro normativo nazionale in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (“SDC”), di cui all’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, costituenti il c.d. “Terzo Pacchetto Energia”), che garantisce l’integrazione di reti elettriche private nel sistema nazionale, in coerenza con obiettivi di promozione e tutela della concorrenza.
L’Autorità innanzitutto chiarisce che le reti elettriche private sono infrastrutture che permettono di collegare impianti di produzione e specifici clienti finali in un’area geografica circoscritta, diverse dalle reti pubbliche di trasmissione e distribuzione che distribuiscono energia elettrica alla generalità della clientela. Favorire l’introduzione di reti private nei sistemi elettrici pubblici significa anche incentivare la diffusione dei sistemi di produzione basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili, oltre a ridurre i fenomeni di saturazione, reale e virtuale, delle reti, i costi collegati alle perdite di rete e la distorsione dei segnali di investimento in impianti di produzione nelle diverse aree del Paese. Infine, significa anche spingere verso l’innovazione il sistema elettrico nazionale.
L’Autorità ricorda di aver già affermato in passato che il sostegno alla diffusione delle reti elettriche private può determinare adeguati incentivi concorrenziali nella gestione delle reti pubbliche: sebbene le prime non possano diventare sostitute delle seconde, esse introducono potenziali stimoli concorrenziali ai fini di una più efficiente gestione e organizzazione delle stesse reti pubbliche e più in generale, del funzionamento del sistema elettrico.
Questo avverrebbe innanzitutto per il rischio che lo sviluppo delle reti private conduca ad una parziale riduzione della domanda (agendo quindi da spinta per incentivare una gestione più efficiente nel pubblico); in secondo luogo, gli stessi processi concorrenziali possono svilupparsi anche riguardo agli impianti di generazione che immettono l’energia nella rete pubblica, perché l’eventuale riduzione della domanda si rifletterebbe anche nei loro confronti e li incentiverebbe quindi all’impiego di tecnologie più efficienti.
Stanti queste considerazioni, l’Autorità osserva che eventuali ostacoli all’esistenza di reti private definiscono una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basato sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell’elettricità alle unità di consumo. Tale organizzazione riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l’evoluzione delle reti verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico, che possano utilmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di convenienza dell’energia per gli utenti, innovazione, sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della concorrenza.
L’Autorità passa quindi ad analizzare il quadro normativo europeo, costituito dalle direttive sopra richiamate, riportando in particolare la definizione, data all’art. 28 della Direttiva 2009/72/CE, di Sistema di Distribuzione Chiuso “un sistema che distribuisce energia elettrica all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e […] non rifornisce clienti civili”, che rispetti uno dei seguenti criteri: “a) per ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati; b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle imprese correlate”.
A fronte di questo, l’Autorità definisce il quadro normativo e regolamentare nazionale come più complesso e contraddittorio, nonché bisognoso di una complessiva rivisitazione.
In particolare, nell’ordinamento nazionale vigente, i SDC di cui alla normativa comunitaria sono stati identificati come ricomprendenti senz’altro le Reti Interne d’Utenza (“RIU”) quale sottoinsieme finito, nonché le “altre reti elettriche private” (menzionate all’articolo30, comma 27 della l. 99/096), che invece non sono oggetto di alcuna esatta definizione e disciplina da parte del legislatore nazionale. Tale mancanza è, a detta dell’Autorità, un’evidente lacuna nel quadro normativo nazionale, in grado di generare condizioni di incertezza tali da disincentivare la diffusione e sviluppo di SDC, soprattutto di nuova costituzione.
L’Autorità sottolinea quindi l’esigenza di una maggiore specificazione del quadro normativo applicabile, nel senso di recepire la nozione di SDC prevista dalla direttiva comunitaria senza limitare alle sole RIU il più ampio insieme dei SDC da quest’ultima introdotta, ma al contrario, ricomprendendo esplicitamente in detto insieme anche le altre reti elettriche private, al fine di consentire, e non già limitare, lo sviluppo di nuove reti elettriche private in Italia.
Per leggere il testo del parere: as1288
Fonte: AGCM