L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 3 ottobre 2016, il parere rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali (AS1299).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito alla Legge Provincia di Bolzano n. 15 del 12 luglio 2016, recante “modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio, contabilità e appalti pubblici”.
L’Autorità ritiene che possibili perplessità di natura concorrenziale possano essere riconducibili alla disposizione di cui all’art. 3, che introduce l’art. 13-bis (rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua naturale) nella precedente legge provinciale 30 settembre 2005 n. 7.
Questa disposizione prevede che le concessioni per l’imbottigliamento di acqua vengano nuovamente rinnovate dopo la scadenza; tuttavia, il secondo comma prevede che il titolare della concessione possa chiedere all’ufficio provinciale competente il rinnovo della concessione stessa; a seguito della domanda, l’ufficio deve quindi provvedere ad avviare la procedura di rinnovo.
L’Autorità fa presente di aver già avuto modo di esprimersi più volte sui principi cui dovrebbero ispirarsi le amministrazioni concedenti rispetto alle concessioni. In particolar modo, la durata delle concessioni “dovrebbe essere rigorosamente definita in maniera da perseguire l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, senza però rinviare per tempi eccessivamente lunghi il confronto concorrenziale”. Infine, proprio rispetto ai rinnovi automatici delle concessioni, l’Autorità ha affermato che le proroghe automatiche non consentano di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l’affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica.
Più precisamente, proprio riguardo al rinnovo automatico delle concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali, l’AGCM ha precedentemente segnalato il potenziale pregiudizio per il confronto concorrenziale tra le imprese e per le esigenze di trasparenza ed efficienza proprie di un settore economico che implica l’impiego di beni demaniali.
Conseguentemente, l’Autorità ritiene che l’art. 3 della legge in oggetto sia da ritenersi in contrasto con i principi europei e nazionali in materia di concorrenza e presenti quindi profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117 c. 2 lett. e) Costituzione.
Per leggere il testo del parere: as1299
Fonte: AGCM