L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 3 ottobre 2016, il parere rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali (AS1298).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, su richiesta dell’intestato dipartimento, in merito alle disposizioni della legge regionale del Piemonte 11 luglio 2016 n. 14 (“nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”).
Ritiene l’Autorità che una delle disposizioni della citata legge (in particolare, l’art. 18 comma 2) sia in contrasto con i principi nazionali ed europei in materia di concorrenza e quindi presenti profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117., c. 2, lett. e), Costituzione.
La disposizione, infatti, stabilisce che, ai fini del riconoscimento da parte della Regione dei consorzi di operatori turistici, questi debbano soddisfare, tra gli altri criteri, anche requisiti dimensionali minimi; lo stesso articolo prevede poi che tali consorzi possano beneficiare di contributi pubblici in proporzione al numero di associati. I limiti dimensionali sono introdotti quindi non solo al fine del riconoscimento dei consorzi, ma anche al fine della fruizione di contributi pubblici.
Secondo l’Autorità, quindi, la previsione di un limite dimensionale quale prerequisito di un consorzio di operatori turistici è suscettibile di creare, in favore delle imprese che aderiscono ad un consorzio riconosciuto, un ingiustificato vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori, poiché costituisce un ingiustificato limite soggettivo per l’accesso ai contributi regionali: ciò può quindi creare distorsioni nella concorrenza.
Per leggere il testo del parere: as1298
Fonte: AGCM