L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, l’11 aprile 2016, il parere rivolto all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” di Pordenone, all’Azienda Sanitaria Locale di Avellino ed all’ASL 1 di Sassari (AS1267).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, a seguito di diverse segnalazioni inerenti distorsioni concorrenziali nell’ambito dei servizi di prenotazione di visite mediche specialistiche tramite CUP e di ritiro dei referti, con particolare riferimento alla possibilità per le parafarmacie di offrire detti servizi.
In particolare, le segnalazioni evidenziavano come le Province di Pordenone (PN), Avellino (AV) e Sassari (SS) pongano degli ostacoli alla possibilità per le parafarmacie di accedere a questi servizi, in quanto questi vengono considerati prerogativa delle farmacie
L’AGCM esordisce ricordando che il legislatore ha deciso di promuovere le parafarmacie, quale strumento volto ad incoraggiare la libertà di scelta del consumatore e mercati più concorrenziali.
Ricorda inoltre che le Regioni stipulano con le associazioni di farmacisti maggiormente rappresentative accordi volti, tra l’altro, ad individuare “modalità differenziate di erogazione delle prestazioni”. In questi, vengono disciplinate sia attività che la legge riserva alle farmacie sia attività non coperte da riserva di legge (ad es., il servizio CUP). Tra queste ultime, non osta a che le residue attività disciplinate in tali accordi e non coperte da riserva di legge siano acconsentite anche a soggetti diversi dalle farmacie: non ci sono quindi motivi ostativi a che le ASL concedano tali servizi (CUP e ritiro del referto) anche alla parafarmacie.
Le determinazioni delle Province sopra citate, inoltre, risultano incoerenti con le linee guida in materia di “Sistema CUP” a livello nazionale e regionale. Le linee guida, infatti, evidenziano l’importanza realizzare un’offerta più ampia possibile di canali di accesso a tale servizio, al fine di garantire il più elevato livello possibile di fruibilità per il cittadino. Forniscono inoltre un elenco non esaustivo di canali d’accesso al servizio CUP, menzionando anche le “strutture convenzionate”, tra le quali, fa notare l’Autorità, ben possono rientrare anche le parafarmacie.
Quanto al servizio ritiro del referto, non esistono linee guida equivalenti a quelle per il CUP, tuttavia è opinione dell’Autorità che sia ragionevole applicare i principi ivi espressi anche al servizio ritiro del referto. Infatti i due servizi possono essere ritenuti strettamente collegati e addirittura complementari al fine dell’erogazione di un servizio completo e integrato all’utente, poiché il servizio CUP viene svolto “ex ante” (ovvero prima della prestazione medica) mentre il servizio ritiro del referto si colloca “ex post” (ovvero successivamente alla prestazione medica) e pertanto costituisce in linea di principio la logica conclusione di tale servizio integrato.
L’AGCM prosegue quindi ricordando di aver già rilevato che l’esclusione delle parafarmacie dalla possibilità di offrire servizi, quali il servizio CUP o il servizio ritiro del referto, idonei ad ampliare la gamma dei servizi offerti e conseguentemente ad attrarre maggiore clientela presso il proprio punto vendita, sia lesivo delle norme e dei principi a tutela della concorrenza, in quanto comportamento idoneo a determinare un ingiustificato svantaggio concorrenziale rispetto alle farmacie. Inoltre, tale esclusione è idonea ad avere ricadute negative anche sui consumatori, i quali vengono privati di un potenziale ulteriore canale di accesso ai suddetti servizi.
L’AGCM termina quindi il parere auspicando che di tali considerazioni venga tenuto conto per orientare in senso proconcorrenziale i rapporti tra ASL e parafarmacie nelle Regioni in indirizzo e, in generale, nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Invita quindi le intestate amministrazioni a comunicare, entro 45 giorni, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.
Per leggere il testo del parere: AS1267
Fonte: AGCM