Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile l’azione di classe promossa da Altroconsumo, un’associazione di consumatori, contro la Società Trenord, un operatore ferroviario, per i disagi lamentati dai pendolari nel dicembre 2012.
Secondo Altroconsumo, il Collegio giudicante ha dichiarato inammissibile l’azione di classe in quanto non avrebbe ravvisato l’omogeneità delle posizioni dei pendolari (oltre 15mila utenti avrebbero preaderito all’azione di risarcimento dei danni).
Il Presidente di Altroconsumo, Avv. Paolo Martinello, ha preannunciato che l’associaizone appellerà l’ordinanza.
Fonte: Altroconsumo
L’ordinanza sembra riposi su un assunto distorto, ovvero sulla diversità delle conseguenze patite dagli attori e derivanti dall’inadempimento di Trenord “(…) diverse tra loro, trattandosi in alcuni casi di ritardi tra i 15/20 minuti, in altri tra 60/80 minuti, in altri ancora di diverse ore, ed altresì di cancellazione di convogli con dirottamento su altri”. Ciò non mi sembra tuttavia confondibile con l’omogenietà dei diritti richiamata all’art. 140 bis cod. cons. Il fatto che la norma indichi tale omogeneità fra i requisiti di ammissibilità dell’azione di classe non implica che debba essere omogeneo anche il danno, potendo essere gli inadempimenti più o meno gravi a seconda dei casi vantati in concreto dai singoli attori. Si tratterebbe di un assunto che prova troppo e che renderebbe inammissibili tutte le azioni in cui ad inadempimento uguale di un diritto omogeneo non corrisponde uguale quantificazione del danno, ben suscettibile di singole variazioni perchè risultante dalla combinazione del danno emergente e del lucro cessante.