MOL è una società ungherese che estrae idrocarburi. In forza della legge mineraria ungherese, le società minerarie in possesso di un’autorizzazione all’esercizio devono versare allo Stato una tassa mineraria per l’estrazione di idrocarburi, di petrolio greggio e di gas naturale.
Nel 2005 MOL e lo Stato ungherese prorogavano di cinque anni la data limite per avviare lo sfruttamento di dodici giacimenti di idrocarburi. Fissavano altresì una tassa di proroga da applicarsi a tutti i giacimenti di MOL. Le parti prevedevano infine il versamento di una tassa eccezionale di circa 68 milioni di euro. Nel 2007 il Legislatore ungherese modificava la legge mineraria aumentando l’aliquota della tassa mineraria dal 12% al 30%, stabilendo che detto aumento non fosse da applicare ai giacimenti di MOL, assoggettati alle più basse aliquote fissate nel contratto del 2005.
Con decisione 2011/88/UE la Commissione identificava il più favorevole regime fiscale di MOL come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ed intimava allo Stato ungherese di recuperare tale somma (quantificata in circa €103 milioni per il biennio 2008/2009). Contro tale decisione, MOL proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale constatava che la legge mineraria ungherese fissa criteri oggettivi che consentono astrattamente ad ogni operatore del settore di chiedere la proroga dei propri diritti minerari su uno o più giacimenti la cui produzione non sia stata avviata nei cinque anni successivi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. Del pari, la discrezionalità nel determinare l’aliquota della tassa di proroga deve intendersi come uno strumento fissato a salvaguardia della parità di trattamento tra gli operatori: l’aliquota può infatti essere meno elevata quando -come nel caso di specie- il numero di giacimenti oggetto di proroga rappresenta una minima parte dei giacimenti messi in produzione. Il Tribunale rilevava inoltre che l’aumento delle tasse minerarie veniva deciso in un contesto di aumento globale dei prezzi del petrolio greggio, indipendentemente cioè dalla conclusione del contratto di proroga del 2005.
Sulla base di tali circostanze, il Tribunale ha quindi concluso che l’analisi della Commissione non ha potuto dimostrare che il contratto del 2005 abbia conferito a MOL vantaggi economici a scapito dei suoi concorrenti, ed ha pertanto annullato la decisione della Commissione.
Il testo integrale della sentenza (in Italiano) è disponibile a questo link.
Fonte: Tribunale dell’Unione Europea