Con decisione pubblicata in data odierna, la Corte ha accolto parzialmente le doglianze della Commissione rovesciando l`esito della sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011. Tale ultimo arresto della Corte riguarda in particolare le cause Siemens e Areva (cause riunite C-231/11 P, C-232/11 P e C-233/11 P) sorte in seguito all´impugnazione della decisione del 24 gennaio 2007 con la quale la Commissione ha sanzionato venti società per un’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas. Le ammende irrogate dalla Commissione ammontavano complessivamente a EUR 750,71 milioni.
Il Tribunale, in accoglimento delle impugnazioni, aveva parzialmente annullato questa decisione. In particolare, da un lato aveva ridotto la maggiorazione dell’importo di base delle ammende ad Areva e Alstom e, dall’altro, aveva annullato la decisione della Commissione nei confronti di Siemens Transmission & Distribution Ltd («Reyrolle»), Siemens Transmission & Distribution SA («SEHV») e Nuova Magrini Galileo SpA («Magrini») relativamente al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla SEHV e alla Magrini in solido con la Schneider.
La Corte, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale, ha accolto in parte le impugnazioni a tale sentenza della Commissione e della SHV con la Magrini e ha respinto quella della Reyrolle.
Con riferimento all’impugnazione della Commissione, il Tribunale sarebbe invero incorso in un errore di diritto quando ha ritenuto che la Commissione avrebbe dovuto calcolare le quote dei condebitori solidali nei loro rapporti interni. Tale compito, al contrario, spetta ai giudici nazionali. La Corte ha deciso pertanto di annullare tali punti della sentenza (3 e 83 del dispositivo), senza però modificare l’importo delle ammende.
Con riferimento invece all’impugnazione della SEHV e della Magrini, la Schneider non aveva proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, cosicché la decisione della Commissione era divenuta definitiva nei suoi confronti. Riformando l’ammenda dovuta in solido dalla SEHV, dalla Magrini e dalla Schneider, il Tribunale, secondo la Corte, ha quindi travalicato le proprie funzioni, giacché tale riforma può rivelarsi svantaggiosa per la SEHV e per la Magrini tanto sul piano esterno quanto sul piano interno della solidarietà. Viene pertanto ristabilito l’importo iniziale dell’ammenda inflitta in solido a tali tre società dalla Commissione (pari a EUR 4,5 milioni).
Quanto alle cause Areva, la Corte accoglie in parte le impugnazioni della Areva e della Alstom.
La Corte ha ritenuto che quando la Commissione intende condannare in solido una controllata (in tal caso Areva T&D SA) che ha commesso un’infrazione, con ciascuna delle controllanti con le quali questa abbia formato di volta in volta un’impresa distinta nel corso del periodo dell’infrazione (prima l’Alstom, poi il gruppo Areva), deve fissare separatamente, per ognuna delle imprese di cui trattasi (Areva T&D SA e Alstom, da un lato, e Areva T&D SA e Areva, dall’altro), l’importo dell’ammenda da pagarsi in solido da parte delle società che la costituiscono, in funzione della gravità dell’infrazione individualmente contestata a ciascuna impresa e della sua durata.
La definizione di solidarietà seguita dalla Commissione e confermata dal Tribunale, pertanto, integra, secondo la Corte, una violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e delle sanzioni.
La Corte ha deciso, di conseguenza, di determinare gli importi delle ammende secondo un metodo che, a differenza di quello applicato dalla Commissione e dal Tribunale, rispetta le regole della solidarietà e ha inflitto un’ammenda di EUR 27,79 milioni alla Alstom in solido con la Areva T&D SA e un’ammenda di EUR 20, 4 milioni alla Areva, alla Areva T&D Holding e alla Areva T&D AG in solido con la Areva T&D SA.
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Fonte: Curia