Il 7 dicembre 2005 la Commissione ha ricevuto una richiesta d’immunità ai sensi della sua «comunicazione sul trattamento favorevole del 2002» 1, presentata dalla Deutsche Lufthansa e dalle sue controllate Lufthansa Cargo e Swiss International Air Lines. Secondo tale richiesta, esistevano contatti anticoncorrenziali tra varie imprese attive sul mercato del trasporto aereo di merci, contatti aventi ad oggetto, in particolare, il supplemento carburante e il supplemento sicurezza (quest’ultimo è stato introdotto per far fronte al costo di determinate misure di sicurezza imposte dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001).
Il 14 e il 15 febbraio 2006 la Commissione ha proceduto a ispezioni non preannunciate. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato una decisione 2 che, nella motivazione, constata un’infrazione unica e continuata alle norme europee di concorrenza sul territorio dello Spazio economico europeo e in Svizzera. Secondo la Commissione, vari vettori aerei (vedasi infra, nella tabella) hanno coordinato il proprio comportamento in materia di tariffe per la fornitura di servizi di trasporto aereo di merci. Il dispositivo della decisione menziona, invece, quattro infrazioni, relative a rotte e periodi diversi. Mentre alcune delle infrazioni sarebbero state commesse da tutti i vettori interessati, altre sarebbero state commesse soltanto da un gruppo più ristretto di vettori. La Commissione ha inflitto ammende a tutti i vettori interessati, ad eccezione della Lufthansa e delle sue controllate, che hanno beneficiato di un’immunità.
I vettori interessati 3 hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro la decisione della Commissione. Tali vettori hanno sostenuto, in particolare, che la decisione non consente loro di determinare la natura e la portata dell’infrazione o delle infrazioni loro contestate. Infatti, il dispositivo della decisione menziona, agli articoli da 1 a 4, quattro infrazioni, relative a rotte e periodi diversi, commesse da vettori differenti, mentre la motivazione indica una sola infrazione globale unica e continuata, riferita a tutte le rotte. Nel corso del procedimento, tutte le compagnie aeree hanno sostenuto che vi è una contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della decisione.
Nelle sue odierne sentenze, il Tribunale sottolinea, anzitutto, che il principio di effettività della tutela giurisdizionale presuppone che il dispositivo di una decisione con cui la Commissione constata violazioni alle norme sulla concorrenza sia particolarmente chiaro e preciso, e che le imprese considerate responsabili e sanzionate siano in grado di comprendere e di confutare l’imputazione di tale responsabilità e l’imposizione di dette sanzioni, quali risultano dai termini del dispositivo.
Il Tribunale rammenta che i giudici nazionali sono vincolati dalla decisione della Commissione: ciò implica che il dispositivo debba poter essere compreso in maniera univoca. In particolare, i giudici nazionali devono essere in grado di comprendere la portata dell’infrazione e di identificare i soggetti responsabili, in modo da poter trarre le necessarie conseguenze con riferimento alle domande di risarcimento eventualmente proposte dai danneggiati.
Il Tribunale sottolinea, parimenti, che il dispositivo di una decisione che accerta un’infrazione alle norme sulla concorrenza è idoneo a stabilire diritti e obblighi reciproci tra i soggetti coinvolti.
Nella fattispecie, da una lettura d’insieme della motivazione della decisione, emerge che la Commissione descrive una sola intesa, qualificata come infrazione unica e continuata relativa a tutte le rotte interessate dall’intesa, alla quale avrebbero partecipato tutti i vettori incriminati. Questi ultimi, nell’ambito di un solo piano globale e di una sola rete di contatti bilaterali e multilaterali, avrebbero coordinato il proprio comportamento per quanto riguarda, da un lato, l’evoluzione dei supplementi carburante e sicurezza e, dall’altro, il pagamento di commissioni su tali supplementi agli spedizionieri con i quali lavorano. Questo coordinamento sarebbe avvenuto su scala mondiale, e riguarderebbe quindi simultaneamente tutte le rotte indicate dalla decisione.
Tuttavia, nel dispositivo della decisione vengono accertate o quattro infrazioni uniche e continuate distinte, o una sola infrazione unica e continuata, la cui responsabilità sarebbe imputata solo ai vettori che, sulle rotte indicate agli articoli da 1 a 4, avrebbero direttamente partecipato ai comportamenti illeciti contemplati da ciascuno di detti articoli o avrebbero avuto conoscenza di una collusione su tali rotte. Il Tribunale rileva dunque l’esistenza di una contraddizione tra la motivazione della decisione e il suo dispositivo.
Il Tribunale esclude che le differenze tra la motivazione e il dispositivo della decisione possano trovare spiegazione nel fatto che i vettori non menzionati in taluni articoli del dispositivo non servano le rotte indicate in detti articoli. Tale spiegazione sarebbe in contrasto con l’idea, accolta nella motivazione della decisione, dell’esistenza di una sola infrazione unica e continuata composta da un insieme di comportamenti anticoncorrenziali per i quali tutti i partecipanti sarebbero responsabili, a prescindere dalle rotte interessate. Peraltro, i vettori sono considerati responsabili dell’intera infrazione descritta in ciascun articolo, senza che siano operate distinzioni tra rotte servite e non servite. Pertanto, ammettere una spiegazione del genere equivarrebbe ad affermare che il dispositivo si basa su due logiche contraddittorie.
Inoltre, il Tribunale rileva che la motivazione stessa della decisione non è del tutto priva di incoerenze. Essa contiene, infatti, valutazioni difficilmente conciliabili con l’esistenza di un’intesa unica, estesa a tutte le rotte indicate nel dispositivo, quale descritta nella motivazione medesima.
Infine, il Tribunale conclude che le contraddizioni interne alla decisione sono state tali da ledere i diritti della difesa delle società coinvolte e impediscono al Tribunale di esercitare un adeguato controllo.
Pertanto, il Tribunale annulla la decisione nella parte in cui riguarda i vettori interessati.
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FRANCESCO PALMERI, ha collaborato alla redazione del contributo
Fonte: CURIA