L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 18 gennaio 2016, il parere rivolto al Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito allo “Schema del bando di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche – edizione 1”, predisposto dalla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – Consip S.p.A. (AS1247).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 della L. n. 287/90 in merito alla conformità del predetto bando di gara agli orientamenti espressi dall’Autorità in materia.
L’Autorità ha, in generale, giudicato il bando conforme ai suoi orientamenti. In particolare, l’Autorità si è soffermata sull’esame delle disposizioni che non ammettono la partecipazione in Consorzi ordinari o in R.T.I. di imprese che sono in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto.
L’Autorità si è detta favorevole a queste previsioni, poiché si tratta di un mercato caratterizzato da una struttura oligopolistica e nel quale si sono già verificati episodi di collusione.
In secondo luogo, citando una sua precedente Comunicazione (“Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese “sovrabbondanti” dalle gare pubbliche”), l’AGCM ha evidenziato che tali previsioni vanno applicate secondo il principio di proporzionalità. E’ possibile, infatti, escludere un raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale.
Inoltre, l’Autorità ha elencato tre presupposti che legittimano l’inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI “sovrabbondanti”:
- devono essere esplicitate le ragioni della possibile esclusione, in relazione alle esigenze del caso concreto;
- l’esclusione non deve essere automatica, deve invece spettare all’appaltante dimostrare la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento;
- nel condurre detta valutazione, l’appaltante deve tenere conto delle giustificazioni, in termini di efficienza gestionale e industriale, che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta dell’appaltante stesso.
L’Autorità si è in ogni caso riservata di valutare gli esiti della gara.
Per visualizzare il testo del parere AS1247
Fonte: AGCM