La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata il 21 gennaio 2016 nella causa C-74/14, Eturas UAB e a./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Autorità di concorrenza della Repubblica di Lituania) e a..
La Corte ha affermato il principio secondo cui è possibile presumere la partecipazione ad una pratica concordata, se le imprese coinvolte si siano astenute dal dissociarsi pubblicamente dalla suddetta pratica, non l’abbiano denunciata alle autorità amministrative o non abbiamo apportato altre prove per confutare siffatta presunzione.
La decisione della Corte è stata resa a seguito dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra numerose agenzie di viaggio tra cui la «Eturas» UAB e il Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Autorità di concorrenza della Repubblica di Lituania) in merito alla decisione con la quale quest’ultima ha condannato le agenzie di viaggio al pagamento di ammende per aver concluso pratiche anticoncorrenziali e avervi partecipato.
L’Autorità di concorrenza lituana nel 2010 aveva sanzionato 30 agenzie di viaggio per aver posto in essere delle pratiche anticoncorrenziali realizzate attraverso un sistema comune di prenotazione viaggi on line (E‑TURAS) gestito dalla Eturas. Tale software permetteva alle agenzie di viaggio, che acquistavano per contratto dalla Eturas una licenza di utilizzo, di offrire e vendere i propri viaggi attraverso il loro sito Internet, secondo una modalità di presentazione della prenotazione uniforme e stabilita dalla Eturas.
Secondo l’Autorità di concorrenza, la pratica anticoncorrenziale aveva avuto inizio il giorno in cui l’amministratore del software E‑TURAS, attraverso la messaggeria interna a tale software, inviava un messaggio intitolato «Messaggio relativo alla riduzione dello sconto, per le prenotazioni di viaggi attraverso Internet, tra lo 0 e il 3%», a seguito del quale veniva attuata la limitazione sistematica di tale tasso di sconto nell’ambito dell’utilizzo di detto sistema da parte di otto agenzie di viaggio.
L’Autorità di concorrenza aveva ritenuto che le agenzie di viaggio, che utilizzavano il sistema di prenotazione E‑TURAS nel corso del periodo considerato e che non avevano espresso obiezioni, fossero responsabili di una violazione delle regole di concorrenza, in quanto esse potevano ragionevolmente supporre che tutti gli altri utilizzatori del suddetto sistema avrebbero anch’essi limitato i loro sconti ad un massimo del 3%. L’Autorità ne aveva dedotto che tali agenzie si fossero vicendevolmente informate riguardo al tasso degli sconti che avevano intenzione di applicare in futuro ed in tal modo avessero espresso indirettamente, mediante assenso implicito o tacito, una comune volontà quanto al loro comportamento sul mercato considerato. L’Autorità aveva concluso che il comportamento delle agenzie nel mercato considerato dovesse essere inteso come costitutivo di una pratica concordata, in violazione dell’articolo 101 TFUE, ritendendo che, pur se la E-TURAS non operava sul mercato considerato, essa avesse svolto un ruolo, agevolando tale pratica.
A seguito dell’accoglimento parziale dei ricorsi e la riduzione delle ammende inflitte dall’Autorità alle agenzie di viaggio da parte del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius), entrambe parti avevano interposto appello dinnanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania), il quale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre due questioni di interpretazione pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Nello specifico, il giudice del rinvio si interrogava circa l’interpretazione da dare all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, in particolare, alla ripartizione dell’onere della prova ai fini dell’applicazione di tale disposizione. Tale giudice nutriva infatti dubbi riguardo all’esistenza di sufficienti criteri idonei a dimostrare, nella fattispecie, la partecipazione delle agenzie di viaggio interessate ad una pratica concordata di natura orizzontale. Il giudice sottolineava a tal proposito che il principale elemento di prova per fondare una condanna sia costituito unicamente da una presunzione, in base alla quale le agenzie di viaggio avrebbero letto o avrebbero dovuto leggere il messaggio controverso nel procedimento principale e avrebbero dovuto comprendere tutte le implicazioni contenute nella decisione relativa alla limitazione dei tassi degli sconti offerti sui viaggi. A tal riguardo, il giudice menzionava che nell’ambito della repressione delle violazioni del diritto della concorrenza si applica la presunzione di innocenza e esprimeva dei dubbi quanto alla possibilità di condannare le agenzie di viaggio considerate nel procedimento principale sulla sola base della prima delle summenzionate presunzioni, tanto più che talune di esse avevano negato di essere state a conoscenza del messaggio controverso nel procedimento principale, mentre altre avevano venduto il loro primo viaggio solo dopo le modifiche tecniche intervenute o addirittura non ne avevano venduti affatto con l’ausilio del sistema di prenotazione E‑TURAS.
In risposta alla questioni poste, la Corte ha dichiarato che “l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, allorché l’amministratore di un sistema informatico, destinato a consentire ad agenzie di viaggio di vendere viaggi nel loro sito Internet secondo una modalità uniforme di prenotazione, invia a tali operatori economici, mediante una messaggeria elettronica personale, un messaggio con cui essi vengono avvertiti che gli sconti relativi ai prodotti venduti con l’ausilio di tale sistema saranno ormai limitati ad un tetto massimo e allorché, a seguito della diffusione del suddetto messaggio, il sistema di cui trattasi subisce le modifiche tecniche necessarie per attuare tale misura, si può presumere che i summenzionati operatori economici, a partire dal momento in cui erano a conoscenza del messaggio inviato dall’amministratore del sistema, abbiano partecipato ad una pratica concordata ai sensi di tale disposizione, se si siano astenuti dal dissociarsi pubblicamente dalla suddetta pratica, non l’abbiano denunciata alle autorità amministrative o non abbiano apportato altre prove per confutare siffatta presunzione, quali la prova dell’applicazione sistematica di uno sconto superiore al tetto di cui trattasi”.
La Corte ha, infine, precisato che “spetta al giudice del rinvio esaminare, in base alle norme nazionali che disciplinano la valutazione delle prove e il grado di intensità della prova richiesto, se, alla luce del complesso di circostanze che gli sono sottoposte, l’invio di un messaggio, del tipo di quello controverso nel procedimento principale, possa costituire una prova sufficiente per dimostrare che i suoi destinatari erano a conoscenza del suo contenuto. La presunzione di innocenza osta a che il giudice del rinvio consideri che il mero invio di tale messaggio possa costituire una prova sufficiente per dimostrare che i suoi destinatari dovevano necessariamente essere a conoscenza del suo contenuto”.
Fonte: CURIA