L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 15 febbraio 2016, il parere rivolto all’Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia (ex Provincia di Venezia), al Comune di Venezia ed al Comune di Chioggia (AS1251).
Il parere è stato formulato ai sensi degli art. 21 e 22 L. n. 287/90, a seguito di diverse denunce che evidenziavano problematiche concorrenziali relative alle scelte in materia di affidamento dei servizi TPL della Provincia di Venezia (ora Città metropolitana), nonché rispetto alle due procedure ristrette bandite dall’Ente di Governo, quella denominata “a doppio oggetto” e quella relativa al TPL gomma extraurbano sulla linea Chioggia-Venezia.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’ex provincia di Venezia aveva affidato il 90% dei servizi relativi al Veneto centromeridionale direttamente alla società AVM S.p.A., in regime di in house providing (il rimanente 10% dei servizi doveva essere affidato con gara, ai sensi dell’art. 4 bis del DL n. 78/2009), e i servizi relativi al Veneto orientale alla società ATVO S.p.A., attraverso una procedura denominata impropriamente “a doppio oggetto”, volta all’individuazione di un socio di ATVO S.p.A. mediante sottoscrizione ed aumento di capitale sociale (pari al 15%).
Nel suo parere, l’AGCM sottolinea che in capo alle due società mancano i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e comunitaria per l’affidamento sulla base del modello di in house providing, in quanto entrambe hanno un oggetto sociale molto più ampio di quello proprio delle aziende in house. In particolare, l’oggetto sociale della AVM S.p.A. lascia presumere una vocazione commerciale basata sul rischio di impresa, suscettibile di condizionare le scelte strategiche della società stessa e di distoglierla così dalla cura primaria dell’interesse pubblico.
In secondo luogo, le motivazioni addotte per giustificare l’affidamento diretto appaiono prive di qualsiasi effetto utile sia ai fini del miglioramento del servizio sia in termini di risparmio di risorse pubbliche, mentre risultano idonee a sottrarre al processo di liberalizzazione i servizi di TPL rientranti nel bacino di competenza.
A giustificazione delle proprie scelte l’amministrazione ha richiamato, da un lato, l’incertezza nel flusso dei finanziamenti pubblici e l’esigenza di disporre di servizi flessibili, dall’altro, l’allineamento dei conti aziendali con i costi standard stimati dalla Regione Veneto.
Per quanto riguarda il primo aspetto, L’Autorità sottolinea che la legislazione (sia a livello nazionale che europeo) prevede che il contratto di servizio individui ex ante livelli di servizio e corrispettivi, pur con l’eventuale previsione di variazioni dell’offerta, e che non è quindi possibile l’affidamento ad una società in house al fine di consentire una più ampia discrezionalità all’amministrazione compente.
Quanto invece all’allineamento dei costi, l’Autorità fa notare che i costi standard regionali a cui ci si riferisce sono stati consapevolmente calcolati dalla Regione, ai fini del riparto dei fondi pubblici, in modo da non discostarsi troppo dai costi storici; non è quindi da escludere, a detta dell’AGCM, che gli affidamenti in esame siano difformi anche dalle condizioni per la compatibilità delle compensazioni pubbliche nel TPL con il divieto di aiuti di stato.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, sia in relazione alla procedura ristretta da questi bandita per il TPL extraurbano sulla linea Venezia-Chioggia, sia con riguardo alla procedura ristretta, c.d. “a doppio oggetto”, volta all’individuazione di un socio di ATVO S.p.A. mediante sottoscrizione e aumento di capitale sociale (pari al 15%) e al contestuale affidamento alla medesima ATVO dei servizi di TPL nel Veneto orientale, l’Autorità rileva significative criticità concorrenziali.
La prima gara, infatti, è stata strutturata in modo da attribuire un’elevata ed indebita discrezionalità alla stazione appaltante, tale da determinare un’alea eccessiva in merito all’esito della gara e dunque da scoraggiare anche la stessa partecipazione alla procedura di selezione.
Per quanto riguarda la c.d. gara “a doppio oggetto”, l’Autorità segnala innanzitutto che i requisiti di partecipazione risultano del tutto estranei rispetto al tipo di attività che il nuovo partner privato dovrà svolgere (la gestione dell’area tecnica-officina), così come lo sono i criteri di valutazione dell’offerta tecnica. Inoltre, viene assegnato un peso decisamente troppo ridotto all’offerta economica (20%), circostanza particolarmente anomala ove si consideri che nel caso in questione la base d’asta è rappresentata dal valore delle azioni. Il ricorso ad una procedura dalle caratteristiche così peculiari appare in sostanza volto a preservare l’affidamento diretto in capo ad ATVO Spa, sottraendo così ulteriormente al processo di liberalizzazione i servizi di TPL rientranti nell’area di competenza, senza alcun effetto utile ai fini del miglioramento del servizio in termini di risparmio di risorse pubbliche.
L’Autorità conclude che il comportamento delle intestate amministrazioni (in particolare quello della ex provincia di Venezia) risulta complessivamente volto a ritardare ed ostacolare ogni reale apertura concorrenziale del settore del TPL nel bacino di competenza, con presumibili effetti negativi anche sul livello complessivo dei finanziamenti pubblici da destinare a tali servizi.
L’AGCM invita quindi le amministrazioni interessate ad adoperarsi tempestivamente al fine di rimuovere ogni possibile ostacolo concorrenziale nell’affidamento della gestione dei servizi di TPL, sia attraverso una revisione degli attuali affidamenti in house (o con gara “a doppio oggetto”), sia mediante un fattivo ripensamento in senso pro-concorrenziale delle procedure di gara in corso.
Per visualizzare il testo del parere AS1251
Fonte: AGCM