L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 22 febbraio 2016, due pareri rivolti al Presidente della Giunta Regionale ed all’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte (AS1254 e AS1255).
I pareri sono stati formulati ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90, il primo in merito a talune determinazioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 2 febbraio 2015, n. 16-979 avente ad oggetto l’ “aggiornamento della regolamentazione dell’attività formativa per la gestione dei defibrillatori automatici esterni in ambito extra ospedaliero”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 febbraio 2015, il secondo in merito alle determinazioni contenute nella Delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 12 ottobre 2015 n. 26-2231.
Nella prima Delibera, la Giunta Regionale stabiliva una tariffa fissa (40 euro più IVA per partecipante) a cui dovevano uniformarsi tutti gli enti accreditati al rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semi automatici esterni in ambiente extra ospedaliero, così stabilendo un prezzo fisso per la partecipazione ai corsi di formazione.
Nel primo dei due pareri, l’Autorità ricordava innanzitutto di aver già sottolineato in numerose occasioni che le normative che impediscono agli operatori economici di utilizzare la leva del prezzo quale strumento per differenziare la propria presenza sul mercato hanno effetti negativi sulla concorrenza.
Da un lato, infatti, il prezzo fisso impedisce agli operatori qualsiasi sforzo personale che consenta loro di ampliare la propria quota di mercato, fornendo i propri servizi al di sotto del prezzo fissato e di far beneficiare i consumatori dei vantaggi derivanti da misure di razionalizzazione ed efficienza implementate dell’impresa. Dall’altro, impedendo la richiesta di compensi superiori al valore individuato, disincentiva gli operatori dall’investire al fine di migliorare ed innovare i servizi offerti.
L’Autorità osservava quindi che l’imposizione di un prezzo fisso per la prestazione dei corsi in oggetto avrebbe potuto disincentivare lo sviluppo dell’offerta di tali servizi e quindi contrastare con le finalità ultime della normativa, ossia la più ampia e maggiore diffusione dell’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni. Inoltre, tale imposizione non poteva trovare giustificazione sul piano della garanzia della qualità dei corsi di formazione, risultando al riguardo ampiamente sufficienti i requisiti qualitativi richiesti dalla legislazione vigente.
L’Autorità concludeva ritenendo che la disciplina in oggetto introducesse un’ingiustificata restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi in questione. Ricordava quindi alla Regione Piemonte che avrebbe dovuto comunicare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza rilevata, con il conseguente potere dell’Autorità di presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, qualora tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi.
La Regione Piemonte, a seguito del ricevimento del primo parere, adottava una nuova Delibera, sostituendo la disciplina di prezzo fisso dei corsi di formazione con un regime di prezzo massimo (sempre 40 euro per persona più IVA), consentendo comunque agli enti di applicare tariffe al di sotto di tale importo.
Tale modifica, ad avviso dell’Autorità, non risultava comunque idonea a superare le criticità evidenziate nel primo parere, in quanto, secondo suo costante orientamento, l’individuazione di prezzi massimi per via regolamentare configura una restrizione alla libera concorrenza.
L’AGCM argomentava che la presenza di un prezzo massimo, in generale, facilita il coordinamento delle politiche economiche delle imprese interessate, le quali sono indotte ad allineare il proprio prezzo a quello individuato dal regolamentatore. In altri termini, il prezzo massimo si presta a costituire un punto di riferimento per le imprese, col risultato di omogeneizzare verso l’alto le condizioni di offerta dei beni o servizi prodotti.
Per altro verso, il prezzo massimo, al pari di un prezzo fisso, nella misura in cui esclude la possibilità di richiedere compensi superiori al valore individuato, potrebbe anche avere l’effetto di disincentivare gli operatori dal compiere investimenti volti a migliorare ed innovare i servizi offerti.
Infine, secondo l’Autorità, la previsione di una tariffa massima per l’erogazione dei corsi in questione avrebbe potuto frustrare l’obiettivo primario della disciplina regionale consistente nella promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici, dissuadendo taluni operatori dall’entrare nel mercato o inducendoli ad abbandonarlo, così provocando una riduzione dell’offerta di formazione.
Di conseguenza, l’AGCM riteneva che la normativa in esame introducesse un’ingiustificata restrizione della concorrenza nel mercato dei servizi in questione. In particolare, la citata Delibera si poneva in contrasto con i principi di cui al TFUE in materia di libera circolazione dei servizi (articoli 49 e 56), al combinato disposto dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 4 (3) del TUE, nonché all’articolo 15, comma 2, lettera g) della direttiva n. 123/2006/CE (c.d. “Direttiva Servizi”).
L’Autorità concludeva quindi il secondo parere con gli stessi avvertimenti sopra richiamati.
A seguito del ricevimento del secondo parere, la Regione Piemonte comunicava all’Autorità di aver nuovamente modificato la disciplina in esame, eliminando il riferimento a tariffe e prezzi massimi, limitandosi a riportare i prezzi ritenuti dalla stessa indicativamente consoni per la prestazione dei corsi di formazione in questione.
Preso atto dell’avvenuto adeguamento dell’amministrazione ai pareri motivati alla stessa trasmessi ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, l’Autorità disponeva l’archiviazione del procedimento.
Per visualizzare il testo dei pareri: AS1254 e AS1255
Fonte: AGCM.