L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato che il comportamento del Consiglio Nazionale Forense (CNF), consistente nel non avere posto termine all’infrazione dell’art. 101 del TFUE accertata con riferimento al parere n. 48/2012, integra la violazione di cui all’art. 15, co. 2, della legge n. 287/90 per inottemperanza al provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014. Per gli effetti l’AGCM ha imposto al CNF una sanzione amministrativa pecuniaria di 912.536,40 €.
Secondo l’Autorità, in corso di istruttoria lo stesso CNF ha riconosciuto di non avere adottato misure in ottemperanza alla delibera n. 25154/2014, ritenendo di non dare seguito ad un provvedimento esecutivo dell’Autorità, non sospeso dal giudice amministrativo di primo grado, nell’attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato.
L’AGCM ha inoltre valorizzato che la natura anticoncorrenziale del parere n. 48/2012 e il rigetto delle argomentazioni ribadite dal CNF sono stati pienamente avallati dal TAR Lazio nella propria sentenza n. 8778/2015.
Ai fini della quantificazione della sanzione, l’AGCM ha tenuto in conto che la condotta del CNF, come riconosciuto dalla stessa parte, non è ascrivibile a cause oggettive, ma è interamente addebitabile ad una autonoma decisione del CNF, ed ha applicato il limite edittale.
Come si ricorderà, nel novembre 2014, a chiusura del procedimento I748 l’AGCM aveva imposto al CNF una sanzione pecuniaria pari a Euro 912.536,40 per aver ristretto la concorrenza in violazione dell’art. 101 del TFUE, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali.
Il testo del provvedimento è disponibile qui: I748B
Fonte: AGCM