L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 14 marzo 2016, il parere rivolto al Comune di Fiumicino (AS1260).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90, relativamente al contenuto degli atti della procedura aperta indetta dal Comune di Fiumicino per l’affidamento del servizio per l’organizzazione e gestione in appalto della rete dei servizi di trasporto pubblico locale integrati con i servizi di trasporto scolastico del Comune medesimo.
L’Autorità ha ritenuto che il bando di gara, il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale presentassero talune criticità concorrenziali suscettibili di ostacolare la più ampia partecipazione possibile alla selezione oltre che di favorire l’attuale gestore.
Innanzitutto, l’AGCM ha rilevato che si tratta di una gara a lotto unico, ma che ha ad oggetto due modalità di servizio (TPL e trasporto scolastico) distinte e difficilmente integrabili, in ragione delle diversità di utenza, percorsi, prezzi ed orari che le caratterizzano. Ciò, secondo l’Autorità, renderebbe particolarmente ardua la formulazione di un’offerta tecnica da parte dei partecipanti al bando.
Inoltre, il bando richiede, quale prerequisito di partecipazione, che le società partecipanti presentino già un fatturato sia nel TPL che nel trasporto scolastico: ciò chiaramente elimina dalla gara le società che prestano unicamente uno dei due servizi.
Occorre quindi che l’ente appaltante suddivida l’appalto in lotti funzionali ed omogenei; ciò consentirebbe la più ampia partecipazione possibile alla procedura, anche da parte di soggetti in grado di sviluppare eventuali sinergie positive tra le due tipologie di servizi.
Un secondo profilo problematico viene riscontrato dall’Autorità nelle modalità di attribuzione dei punteggi, ed in particolare riguardo alla sostanziale indeterminatezza in ordine alle modalità con cui l’ente appaltante li può graduare. Tale indeterminatezza attribuisce un’elevata ed indebita discrezionalità alla stazione appaltante, tale da determinare un’alea in merito all’esito della gara, così eccessiva da poter scoraggiare la stessa partecipazione alla procedura di selezione.
Infine, l’Autorità ha ribadito il proprio orientamento in ordine ai rischi concorrenziali insiti nelle “clausole di protezione sociale” (clausole volte ad assicurare la continuità dell’occupazione in caso di subentro di un nuovo gestore), quale quella contenuta negli atti di gara: la previsione di una simile clausola in settori labour intensive come il TPL introduce un considerevole elemento di rigidità per i nuovi entranti, limitando gli spazi per l’aumento dell’efficienza e scoraggiando la presentazione di offerte, in contrasto con gli stessi obiettivi della gara; inoltre, ostacola l’introduzione di eventuali innovazioni produttive e, laddove l’obbligo di trasferimento del personale si estende anche alla professionalità ed alle mansioni, si rischia di interferire anche sulle stesse opportunità professionali del personale dipendente. E’ quindi necessario, secondo l’Autorità, che l’esigenza di mantenimento dei livelli occupazionali trovi un giusto contemperamento sia con l’esigenza di consentire risparmi di spesa pubblica che con il rispetto della libertà di organizzazione del lavoro dell’impresa.
Da ultimo, l’AGCM ha segnalato inoltre l’eccessiva esiguità del termine per la presentazione delle offerte (l’11 gennaio 2016), circostanza per sé idonea ad attribuire un rilevante ed indebito vantaggio concorrenziale all’attuale gestore.
Alla luce di quanto sopra rilevato, l’Autorità ha ritenuto quindi che gli atti di gara potessero avere un effetto restrittivo della concorrenza ed essere in contrasto con i principi fondamentali e le disposizioni poste a tutela della concorrenza, in particolare gli articoli 49, 56 del TFUE, oltre che con i principi costituzionali di cui agli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.
A seguito del parere ricevuto, il Comune di Fiumicino si è adeguato alle indicazioni dell’Autorità, disponendo la revoca del procedimento di gara oggetto del parere motivato, con determinazione dirigenziale n. 454 del 3 febbraio 2016. Conseguentemente, l’AGCM ha disposto l’archiviazione del procedimento.
Per leggere il testo del parere: AS1260
Fonte: AGCM.