Nella sua adunanza del 20 luglio 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato (i) di non adottare misure cautelari nei confronti di Busitalia Veneto S.p.A. (BV) e di Busitalia Sita Nord S.r.l. (BSN) e (ii) di adottarne nei confronti della sola APS Holding S.p.A. (APS). La misura disposta consiste, in particolare, nell’ordinare alla sola società da ultimo menzionata di fornire all’Ente di Governo del bacino del TPL di Padova (EdG) le informazioni e i dati richiesti e indicati nel paragrafo 28 del provvedimento di avvio del procedimento A495.
Come si ricorderà, l’AGCM, pochi giorni dopo aver pubblicato i risultati della propria indagine conoscitiva sulle “Condizioni concorrenziali nei mercati del Trasporto Pubblico Locale” (disponibile qui), ha deliberato di avviare nei confronti di BV, BSN e APS il procedimento in questione, volto ad accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 102 del TFUE e dell’art. 3 della legge n. 287/90 nel mercato dei servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Padova (disponibile qui).
L’istruttoria riguarda, in primo luogo, un’ipotesi di abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 del TFUE, consistente nel ritardare od omettere l’invio di informazioni e dati all’EdG, indispensabili a completare gli elaborati per l’affidamento dei servizi, impedendo così di indire le gare nei tempi previsti rispettando i principi concorrenziali.
L’AGCM ha avviato contestualmente un procedimento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 287/90. Secondo l’ipotesi accusatoria, la condotta oggetto dell’istruttoria avrebbe infatti impedito di concludere una gara entro il termine fissato al 31 dicembre 2016 e, se mantenuta nel tempo, avrebbe potuto ritardarne sine die lo svolgimento, ostacolando quindi l’apertura di questo mercato alla concorrenza.
Alle società BV, BSN e APS, è stata contestata inoltre una condotta abusiva, in violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90, consistente nel minacciare la disattivazione del servizio di acquisto di biglietti venduti tramite il canale elettronico (i cosiddetti ticket SMS) per il trasporto extraurbano, ove la Provincia di Padova non autorizzi gli aumenti di prezzo richiesti.
Il provvedimento è disponibile qui: a495-misure-cautelari.
Fonte: AGCM