In data 14 ottobre 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che Aspen Pharma Trading Ltd., Aspen Italia s.r.l., Aspen Pharma Ireland Ltd. e Aspen Pharmacare Holdings Ltd. hanno posto in essere un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102, lettera a), TFUE, consistente nell’imposizione di prezzi iniqui per la commercializzazione in Italia di farmaci salvavita e insostituibili per pazienti oncoematologici.
L’AGCM ha dunque disposto che le suddette società pongano in essere ogni adempimento volto alla definizione di prezzi non iniqui e ha imposto loro una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 5 milioni di euro.
Più in particolare, secondo l’AGCM dopo aver acquistato da GlaxoSmithKline il pacchetto di farmaci antitumorali, il cui brevetto era scaduto da decenni, Aspen ha avviato una negoziazione con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) volta esclusivamente ad ottenere ingenti aumenti di prezzo, pur in assenza delle necessarie giustificazioni economiche. Aspen, pertanto, ha adottato una strategia negoziale particolarmente aggressiva, che ha raggiunto l’apice nella minaccia credibile di interruzione della fornitura diretta dei farmaci al mercato italiano. Si tratta di prodotti a base dei principi attivi clorambucile, melfalan, mercaptopurina e tioguanina, nei quali è presente la sola Aspen con i c.d. farmaci Cosmos, ovvero le specialità medicinali denominate Leukeran (clorambucile), Alkeran – in formulazione iniettabile e in compresse – (melfalan), Purinethol (mercaptopurina) e Tioguanina (tioguanina).
Per mezzo di tale strategia negoziale, Aspen ha ottenuto elevatissimi incrementi di prezzo, compresi tra il 300% e il 1500% dei prezzi iniziali. L’analisi dell’iniquità dei prezzi è stata svolta dall’Autorità tramite l’applicazione di un test in due fasi che ha misurato la sproporzione dei prezzi rispetto ai costi. L’irragionevolezza della sproporzione tra prezzi e costi, quindi, è risultata indicativa di prezzi iniqui anche alla luce di diversi fattori, di contesto e comportamentali, specifici del caso in esame, quali: il confronto intertemporale dei prezzi, l’assenza di giustificazioni economiche per l’aumento, l’assenza di qualsiasi beneficio di carattere extraeconomico per i pazienti, la natura dei farmaci Cosmos, le caratteristiche del gruppo Aspen e il danno arrecato al SSN.
Il provvedimento finale è disponibile qui: a480_chiusura
Fonte: AGCM