L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 31 ottobre 2016, il parere rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali (AS 1306).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito alle disposizioni della legge Regione Lazio n. 12 del 10 agosto 2016, recante “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”.
L’Autorità evidenzia come questa legge si focalizzi sulla disciplina di locali, attività storiche ed agriturismo, mostrando attenzione rispetto alle ricadute di natura concorrenziale.
Tuttavia, l’Autorità individua delle possibili problematiche nell’art. 20 della citata legge, che inserisce un nuovo art. 57 bis nella precedente legge regionale n. 38/1998 (Norme sul governo del territorio) in materia di connessione tra aziende agricole e attività turistico-ricettive. In particolare, la norma richiede che la superficie di terreno destinata ad attività agricole non possa essere in nessun caso inferiore al 90% della intera superficie aziendale.
L’AGCM evidenzia come, nonostante sia comprensibile che la norma sia volta a salvaguardare la natura agricola delle strutture ricettive, quali agriturismi e simili, essa possa tuttavia integrare una restrizione ingiustificata all’esercizio di un’attività economica. La soglia dimensionale minima (90% della superficie), infatti, viene giudicata come eccessivamente rigida dall’Autorità.
L’AGCM sottolinea poi come questo articolo riproponga la tematica, già affrontata, dei requisiti restrittivi e discriminatori, introdotti da legislazioni regionali, che rendono più difficoltosa l’apertura di nuovi esercizi commerciali. Come già affermato dall’Autorità stessa, la previsione di vincoli ingiustificati e discriminatori per l’autorizzazione di nuove strutture ricettive agrituristiche appare suscettibile di alterare le dinamiche concorrenziali del settore interessato, là dove le esigenze di tutela della natura agricola potrebbero essere perseguite anche attraverso requisiti meno stringenti.
L’Autorità ritiene quindi che l’art. 20 della legge in oggetto sia in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.
Per leggere il testo del parere: as1306
Fonte: AGCM