L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 14 novembre 2016, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (AS 1307).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90, in merito alle problematiche di natura concorrenziale che caratterizzano il settore delle competizioni su strada con veicoli a motore, specialmente riguardo al ruolo attribuito all’Automobile Club d’Italia (ACI), in qualità di Federazione Sportiva Nazionale, nelle procedure di autorizzazione di tali competizioni.
L’Autorità evidenza come l’art. 9 del Codice della Strada e le Circolari annuali del Ministero dei Trasporti garantiscano all’ACI specifiche funzioni nell’ambito del processo che porta all’autorizzazione delle competizioni sportive di cui sopra: gli Enti territoriali, prima di autorizzare tali eventi, devono richiedere un parere preventivo all’ACI. Tale assetto regolamentare era già stato in passato segnalato a Parlamento e Governo, ed è stato nuovamente portato all’attenzione dell’Autorità da parte di soggetti promotori di manifestazioni automobilistiche non associati ad ACI.
L’Autorità riconosce che il coinvolgimento di ACI nell’iter autorizzatorio assume una specifica rilevanza sotto il profilo concorrenziale, a causa dell’assenza dei necessari requisiti di terzietà ed imparzialità in capo all’ACI. Questo, infatti, esprime gli interessi di operatori attivi nel mercato dell’organizzazione di eventi sportivi automobilistici che, dunque, operano in concorrenza con i soggetti sulla regolarità dei cui eventi ACI è chiamato a pronunciarsi.
L’ACI ricopre quindi il duplice ruolo di parte attiva nel processo di autorizzazione di eventi, concorrenti a quelli che essa stessa, nelle sue articolazioni locali, organizza: ciò genera un conflitto di interessi idoneo a limitare l’efficacia delle funzioni tecniche attribuitegli.
Rileva inoltre l’AGCM che la natura non vincolante del parere non attenua la valenza anticompetitiva della previsione, in quanto l’ACI agiste in qualità di unica federazione sportiva di riferimento, per cui l’adeguamento dell’Ente Territoriale al parere stesso è l’esito più probabile.
L’Autorità rileva poi le esigenze di sicurezza di piloti e spettatori (a cui naturalmente si deve avere riguardo nell’organizzazione di simili eventi) possono essere perseguite ricorrendo a misure meno restrittive della concorrenza. L’AGCM fa notare che il contesto in esame già prevede un sistema di controlli di sicurezza da parte della Polizia Municipale e degli Enti proprietari delle strade. Inoltre, osserva che possono essere anche adottati accorgimenti quali l’introduzione di regole e standard di sicurezza omogenee da parte del Ministero dei Trasporti.
In conclusione, l’Autorità auspica che, al fine di superare le criticità concorrenziali sopra rilevate, anche nell’ottica di scongiurare una possibile procedura di infrazione europea, ex art. 258 TFUE, a carico dello Stato italiano per aver mantenuto in vita una normativa indebitamente restrittiva della concorrenza, l’art. 9 del Codice della Strada e la prassi applicativa espressa dalle relative Circolari ministeriali vengano modificate, valutando di attribuire le funzioni connesse al descritto processo autorizzatorio solo a soggetti che non vertano in situazioni di conflitto di interesse come sopra delineate.
Per leggere il testo del parere: as1307
Fonte: AGCM