L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 6 febbraio 2017, il parere rivolto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Automobile Club d’Italia ed agli AC provinciali (AS1345).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90, relativamente ad alcune disposizioni normative e regolamentari che disciplinano l’attività dell’Automobile Club d’Italia (ACI) e degli AC provinciali, con particolare riguardo alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), e nello specifico la L. n. 124/2015 e il D.Lgs. n. 175/2016.
L’Autorità evidenzia come i recenti interventi legislativi di cui alla L. n. 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) possano fornire la soluzione a varie criticità riguardanti la gestione del PRA.
Innanzitutto, il sistema vigente vede coesistere due banche dati (peculiarità tutta italiana), che sarebbero potenzialmente idonee ad essere integrate in modo tale da consentire l’offerta, in via unitaria, dell’intera gamma delle formalità e dei servizi afferenti alla gestione del PRA e dell’ANV (archivio nazionale dei veicoli). La L. n. 124/2015 prospetta l’unificazione delle banche dati ANV e PRA e dei documenti certificato di proprietà e carta di circolazione, determinando così una semplificazione amministrativa nella gestione delle banche dati stesse, ed eliminando la duplicazione nei costi per la tenuta dei registri, di cui potranno altresì beneficiare i consumatori, mediante una diminuzione delle tariffe per l’esecuzione delle formalità.
In secondo luogo, l’unificazione degli archivi, secondo l’AGCM, risolverebbe sia le inefficienze prodotte dalla dematerializzazione dei certificati di proprietà, a seguito della quale è venuta meno la tradizionale piena cooperazione tra le due banche dati, sia le criticità insite nella posizione di ACI, che si trova a ricoprire la doppia veste di soggetto regolatore e regolato, in assenza dei necessari requisiti di terzietà e imparzialità.
E’ inoltre meritevole, secondo l’Autorità, in sede di emanazione del decreto legislativo di cui all’articolo 8, comma 1, lett. d) della L. n. 124/2015, l’istituzione di un’unica agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero dei Trasporti, in cui far confluire le funzioni ad oggi svolte dal Ministero e da ACI, “con conseguente introduzione di un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento contenente i dati di proprietà e di circolazione” degli autoveicoli.
Sempre in sede di adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 8, comma 1, lett. d) della L. n. 124/2015, sarebbe necessario, secondo l’AGCM, implementare un sistema di separazione (almeno contabile), rispetto alle altre attività dell’agenzia, al fine di individuare le tariffe per le formalità, al fine di individuare i costi effettivamente sostenuti per l’offerta dei servizi.
In termini più generali, l’Autorità rileva che la commistione, in seno ad ACI e agli AC provinciali, tra l’attività istituzionale di gestione del PRA, le attività federali nel settore dell’automobilismo e una serie di altre attività commerciali, soggette a concorrenza e non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, non appare ammissibile nel contesto dei principi introdotti con il D.Lgs. n. 175/2016.
In particolare, rammenta l’AGCM che ACI è direttamente attiva nell’offerta di una serie di servizi di natura commerciale soggetti a concorrenza, tra cui, quelli di riscossione delle tasse automobilistiche e dell’ITP, di convenzionamento delle autoscuole, di gestione di piattaforme per l’infomobilità e la sicurezza stradale, nonché la vendita di prodotti assicurativi e di soccorso stradale in abbinamento alle tessere associative ACI. ACI detiene, inoltre, una serie di partecipazioni in società che svolgono attività di produzione beni o servizi che appaiono non essere strettamente necessarie o strumentali al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
L’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede infatti che l’ACI e gli AC provinciali dovranno effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando quelle che, in quanto detenute in società che svolgono attività non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dovranno essere alienate.
In conclusione, quindi, l’Autorità ritiene che la L. n. 124/2015 e il D.Lgs. n. 175/2016 offrano importanti opportunità di revisione del sistema e auspica che le considerazioni sopra svolte possano costituire un ausilio per la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione, efficientamento e promozione della concorrenza.
Per leggere il testo del parere: AS1345
Fonte: AGCM