L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 29 maggio 2017, il parere rivolto al Presidente della Regione Lazio (AS1375).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90, in merito ai contenuti della deliberazione 765/2016 adottata dalla Giunta Regionale della Regione, tramite cui essa ha approvato uno schema di accordo di programma tra la Regione Lazio stessa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. “per l’affidamento della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo a RFI S.p.A. ai fini del progressivo adeguamento agli standard ferroviari nazionali e successivo inserimento nel perimetro dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale”. Con tale affidamento si vuole perseguire l’integrazione e gestione unitaria delle linee Roma-Ostia e Roma-Viterbo nell’ambito dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale per assicurare standard uniformi di sicurezza, efficienza e sviluppo.
L’AGCM ha rilevato innanzitutto che i riferimenti normativi richiamati (decreto legislativo 112/2015, decreto MIT del 5/8/16, art. 8, comma 6-bis, d.lgs. n. 422/1997) fossero inconferenti, in quanto il decreto MIT non ricomprendeva le due linee citate ed il d.lgs. 112/2015 non è applicabile alle reti ferroviarie locali e regionali. Quanto al d.lgs. n. 422/1997, l’art. 8 comma 6 bis statuisce che gli accordi tra Stato e Regioni e Ferrovie dello Stato S.p.a. possono avere ad oggetto solo linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa, cosa che le linee in oggetto non sono.
L’Autorità ha rilevato inoltre che la Determinazione in oggetto comporta un’attribuzione ad un’impresa (RFI) di attività di gestione di infrastrutture alle quali anche altri operatori potrebbero essere interessati, senza che alcuna procedura di confronto competitivo sia stata in tal senso prevista ed esperita, sostanziandosi in un affidamento diretto. Il Codice degli appalti prevede la legittimità di affidamenti diretti solo nei confronti di società operanti in regime di in house providing e in caso di appalti “sotto soglia”, ma nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie.
Di conseguenza, l’Autorità ha rilevato che il quadro normativo vigente osta alle modalità perseguite dalla Regione per procedere all’assegnazione a RFI delle infrastrutture delle linee in oggetto e loro integrazione nell’IFN, in quanto difettano: (1) l’applicabilità del d. lgs. n. 112/2015 al caso di specie; (2) la ricomprensione delle Linee nell’allegato A del MIT; (3) la ricorrenza delle condizioni di eccezione alle previsioni generali del nuovo codice degli appalti in materia di procedura a evidenza pubblica per la concessione di lavori.
L’AGCM ha quindi invitato la Regione a comunicare le iniziative adottate al fine di rimuovere le violazioni della concorrenza come esposte.
La Regione Lazio ha quindi proceduto alla sospensione della delibera. Di conseguenza, l’AGCM ha disposto l’archiviazione del procedimento, non ritenendo di impugnare la delibera davanti al Tar competente.
Fonte: AGCM