Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2005 del 2019, ha rigettato l’appello proposto dal Consiglio Notarile di Milano (CNM) avverso la sentenza con cui il Tar Lazio aveva confermato il provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM all’esito del procedimento I749.
Con provvedimento del 30 maggio 2013 l’Autorità aveva sanzionato il CNM per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione della delibera 4/2012, volta a limitare l’autonomia di prezzo dei notai del distretto notarile di Milano. Con tale delibera, in particolare, il CNM, preso atto dell’avvenuta abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate, deliberava “di confermare l’importanza della attività di rilevazione dei dati attinenti la quantità di lavoro svolto e i relativi ricavi, per individuare criteri comportamentali medi e scostamenti macroscopici, nei confronti dei quali potrà essere attivato il potere-dovere di vigilanza che compete a questo Consiglio”.
Nel 2014, pronunciandosi sul ricorso proposto dal CNM il Tar Lazio aveva confermato integralmente il provvedimento sanzionatorio.
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal CNM.
Nello specifico, il Consiglio di Stato ha rigettato i motivi di appello volti a contestare la possibilità di qualificare la professione notarile come attività di impresa, e di considerare i Consigli Notarili come associazioni di imprese, rinviando alle motivazioni della sentenza n. 1794/2019 pronunciata sull’analogo appello del Consiglio Notarile di Verona.
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il carattere anticoncorrenziale della delibera del CNM non può essere escluso in ragione della circostanza che l’attività di rilevazione annunciata nella delibera 4/2012 fosse finalizzata ad individuare, in una prospettiva di vigilanza, solamente gli scostamenti “macroscopici”.
In tal modo – ad avviso del Consiglio di Stato – il CNM “sembra voler indicare una specie di “giusta concorrenza” nel mercato dei servizi notarili, una sorta di “area concorrenziale” che, sebbene ampia, resta ciò nondimeno definita attraverso la specificazione, quale limite invalicabile al libero gioco della domanda e della offerta, della offerta di prestazioni vistosamente distanziate al ribasso in raffronto ai parametri tariffari (già) vigenti“.
Pertanto, prosegue il Consiglio di Stato, nonostante la specificità data dal rinvio agli “scostamenti macroscopici”, rispetto alle vecchie tariffe, la delibera appare comunque idonea controllare, circoscrivere e, in definitiva, a uniformare, in via tendenziale, i comportamenti economici della categoria dei notai in ordine alla fissazione dei compensi per le prestazioni professionali effettuate, senza interruzioni sostanziali di continuità rispetto alla precedente disciplina tariffaria, quantunque abrogata.
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Fonte: Giustizia Amministrativa