L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 19 febbraio 2018, il parere rivolto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (AS1473).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito al progetto predisposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per la realizzazione di una piattaforma digitale unificata per la gestione del processo telematico tramite lo svolgimento di una procedura a evidenza pubblica.
L’AGCM esordisce apprezzando l’obbiettivo del progetto, che si prefigge di favorire la digitalizzazione delle attività professionali forensi e uno sviluppo più rapido del processo di trasformazione digitale del settore giudiziario.
L’Autorità nota tuttavia che la gara in oggetto, indetta da un organismo associativo/di previdenza, volta a individuare un fornitore di un servizio ad uso di tutti gli associati e a carico totale dell’ente stesso, deve seguire uno schema rispondente a principi di trasparenza e non discriminazione, al fine di tutelare la concorrenza.
L’Autorità ritiene quindi che sia auspicabile l’adozione di un modello di convenzione aperta da parte della Cassa Forense. In questo contesto, verrebbe definito un insieme di criteri e requisiti validi per l’accreditamento del fornitore alla convenzione, lasciando agli iscritti la libertà di scegliere un fornitore di servizi informatici per il processo telematico.
Invece, nella sua attuale configurazione, il progetto include una serie di funzionalità troppo ampie per poter offrire tutela alle condizioni di concorrenza del mercato. La ricchezza di funzionalità, infatti, potrebbe da un lato spiazzare una grossa quota di servizi già offerti sul mercato da produttori di software in concorrenza, e dall’altro potrebbe non residuare uno spazio sufficiente per lo sviluppo di offerte competitive sul mercato, con effetti negativi sul processo di innovazione tecnologica dell’offerta.
Se la procedura in oggetto non fosse aperta al modello della convenzione, occorrerebbe almeno ridefinire la portata dei servizi inclusi nella piattaforma digitale. Così, l’insieme degli stessi non coprirebbe una quota troppo ampia della gamma di servizi offerti e potenzialmente offribili sul mercato, lasciando un livello adeguato di offerta alternativa.
Si potrebbe anche ridurre la durata del contratto di fornitura, eliminando la possibilità di rinnovare il contratto di affidamento per ulteriori 24 mesi. In un settore così fortemente contraddistinto dall’innovazione tecnologica, una durata eccessiva rischierebbe di cristallizzare lo standard tecnologico per un tempo troppo lungo.
L’AGCM ricorda infine, richiamando il precedente procedimento A490, che è necessario evidenziare l’impegno specifico da parte del fornitore selezionato ad assicurare il grado massimo di trasparenza nei confronti di produttori di software alternativi, per garantire sempre la piena interoperabilità dei prodotti concorrenti offerti sul mercato.
Fonte: AGCM