L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 15 maggio 2017, il parere rivolto alla città di Campobasso (AS1371).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 287/90, in merito al contenuto delle determinazioni dirigenziali 42/2016 e 43/2016, che riguardano l’incarico professionale per consulenza geologica da parte dell’impresa esecutrice della realizzazione di due nuove scuole materne a Campobasso.
In mancanza di una specifica relazione geologica sui siti interessati dagli interventi, il R.U.P. ha dato inizio alle procedure per l’affidamento degli incarichi professionali per le consulenze. Tuttavia, entrambe le imprese esecutrici hanno fatto pervenire delle note in cui comunicavano che avrebbero nominato a proprie spese un professionista geologo per svolgere la relazione, chiedendo di essere autorizzate a tal fine. A fronte di ciò, l’amministrazione ha sospeso le attività propedeutiche alla scelta del professionista e ha autorizzato le società a procedere con gli affidamenti in subappalto.
L’AGCM osserva che tutto questo si pone in aperto contrasto con quanto previsto dal Legislatore all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (così come al previgente art. 91, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006), che espressamente dispone che l’affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l’ottenimento delle relazioni geologiche.
Avallando le determinazioni delle imprese aggiudicatarie delle gare relative alla costruzione degli edifici scolastici, l’amministrazione intestata ha sottratto illegittimamente al mercato gli incarichi professionali, che sono stati affidati in subappalto, violando le norme ed i principi a tutela della concorrenza.
Peraltro, osserva l’AGCM, l’amministrazione già versava in una situazione di illegittimità poiché la relazione geologica, punto di partenza obbligatorio per tutte le successive attività progettuali, deve essere acquisita contestualmente alla progettazione esecutiva e ciò non è avvenuto.
In proposito, l’ANAC ha sottolineato la necessità sia dell’instaurazione di un rapporto diretto con il geologo, mediante una procedura finalizzata alla sua individuazione, sia della presenza del geologo all’interno della struttura di progettazione. Ciò al fine di garantire la presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e prevenire quindi eventuali subappalti indiretti, nonché al fine di rendere chiara la responsabilità che ricade sul professionista.
Nel caso di specie, pertanto, l’Autorità ritiene che gli atti in esame integrino specifiche violazioni dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nella misura in cui, in violazione dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e mediante la sospensione delle procedure per l’affidamento degli incarichi in esame, hanno determinato la sottrazione di tali incarichi al mercato, autorizzandone l’affidamento in subappalto.
A seguito del parere motivato, l’amministrazione non ha adottato alcuna iniziativa al fine di adeguarsi ad esso; pertanto, l’AGCM ha disposto di impugnare le determinazioni in oggetto dinanzi al TAR Molise.
Fonte: AGCM