Con ordinanza del 3 maggio 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rimesso la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93-ter, comma 1-bis, l. n. 89 del 1913 e 8, comma 2, l. n. 287 del 1990, alla Corte costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione. Per gli effetti, l’Autorità ha sospeso il procedimento I803 fino alla comunicazione della relativa decisione della Corte Costituzionale.
Come si ricorderà, nel gennaio 2017 l’AGCM aveva avviato il procedimento in questione nei confronti del Consiglio Notarile di Milano (CNM), ipotizzando un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 2 della legge n. 287/1990. Nello specifico, secondo l’Autorità, il CNM avrebbe posto in essere un’articolata strategia collusiva, attraverso un insieme di iniziative, consistenti: (i) nell’invio di richieste di informazioni sensibili ai notai del distretto, al fine di far emergere posizioni di preminenza economica; (ii) nella promozione di controlli e procedimenti disciplinari nei confronti dei notai maggiormente produttivi. Sempre secondo l’impianto accusatorio, tali iniziative sarebbero state volte ad indurre i notai del distretto a limitare, sotto il profilo quantitativo, la propria attività, così restringendo il confronto concorrenziale tra gli stessi e conducendo, in ultima analisi, a una ripartizione del mercato e a una limitazione della concorrenza di prezzo.
Dopo l’avvio dell’istruttoria e nelle more dell’adozione della decisione finale, il Legislatore con l. n. 205 del 2017 ha introdotto l’articolo 93-ter, comma 1-bis, della l. n. 89 del 1913, ai sensi del quale “Agli atti funzionali al promovimento del procedimento disciplinare si applica l’articolo 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287”. Questa norma e l’interpretazione che di essa è stata sostenuta dal Consiglio Notarile di Milano con l’avallo della Corte di appello di Milano (ordinanza del 6 aprile 2018), secondo l’Autorità, potrebbero escludere ex ante e in assenza di qualsiasi valutazione circa la concreta finalità perseguita, l’applicabilità delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza con riferimento ai poteri disciplinari del Consiglio Notarile. Sicché, in presenza di atti funzionali all’esercizio dell’attività di vigilanza, sarebbe impossibile per l’Autorità intervenire a verificare se tali atti esorbitino o meno rispetto alla finalità dichiarata.
Con l’ordinanza in esame, l’AGCM ha anzitutto dichiarato la propria idoneità a porre questioni di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale. In secondo luogo, l’Autorità ha ritenuto di dover porre dinnanzi alla suddetta Corte la questione della legittimità costituzionale delle norme considerate, in quanto dalla soluzione della stessa dipende la possibilità che il Collegio dell’Autorità eserciti i propri poteri decisionali sul merito della fattispecie oggetto del procedimento I803.
A quanto consta, è la prima volta che l’AGCM rimette una questione di legittimità costituzionale.
Il provvedimento è disponibile qui: I803.
Fonte: AGCM