L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 9 ottobre 2017, il parere rivolto al Ministero dell’Economia e delle Finanze (AS1430).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, in merito alla richiesta di parere formulata dall’intestata amministrazione concernente le bozze della disciplina predisposta da Consip S.p.A. per la fornitura di “Personal Computer portatili e Tablet a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Seconda Edizione (ID 1883)”.
In particolare, l’Autorità ha esaminato le disposizioni della disciplina di gara relative all’illecito antitrust definitivamente accertato alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 56/17 al Decreto Legislativo n. 50/16.
Al termine di tale esame, l’AGCM ritiene che a nuova disciplina delineata da Consip in merito alla rilevanza degli illeciti antitrust definitivamente accertati come possibile causa di esclusione dalla procedura di gara appaia coerente con le norme sopra richiamate, nonché idonea ad assicurare un adeguato effetto di deterrenza nella commissione di illeciti antitrust nell’ambito di gare pubbliche.
La norma infatti fa riferimento, quale grave illecito professionale, agli “illeciti antitrust definitivamente accertati” ed attribuisce rilevanza alla violazione della normativa antitrust, il cui accertamento abbia assunto carattere di definitività.
Tale clausola è anche in linea con la normativa europea, che a sua volta qualifica l’illecito antitrust come ipotesi di grave violazione di doveri professionali, tale da consentire l’esclusione dalla procedura di gara.
La normativa di gara presa in esame fa riferimento inoltre alle misure di self cleaning, imponendo l’obbligo di produrre i documenti pertinenti. L’AGCM riconosce che anche questo riferimento risulta in linea con i Decreti Legislativi menzionati e con le Linee Guida ANAC.
L’AGCM, in conclusione, sottolinea la coerenza delle norme prese in esame con il quadro normativo nazionale ed europeo, nonché con le Linee Guida dell’ANAC.
Fonte: AGCM.