L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 22 ottobre 2018, il parere rivolto alla Regione Autonoma Sardegna, alla Azienda Provinciale Sanitaria Catania, alla Regione Abruzzo, alla Regione Basilicata, alla Regione Campania, alla Regione Calabria, alla Regione Emilia Romagna, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione Lazio, alla Regione Liguria, alla Regione Lombardia, alla Regione Marche, alla Regione Molise, alla Regione Piemonte, alla Regione Puglia, alla Regione Sicilia, alla Regione Toscana, alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, alla Regione Umbria, alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Bolzano ed alla Provincia Autonoma di Trento (AS1536).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90 in merito alla distribuzione e vendita al pubblico tramite il canale delle parafarmacie dei dispositivi medici, dei prodotti per diabetici e degli alimenti per fini medici specifici. Il parere è stato emanato a seguito di due denunce provenienti da una parafarmacia in provincia di Sassari e dalla Federazione Nazionale Parafarmacia Italiane.
L’AGCM osserva preliminarmente che ogni Regione adotta prassi differenti in merito al rilascio alle parafarmacie dell’autorizzazione alla vendita al pubblico a carico del Servizio Sanitario dei prodotti sopra elencati.
Alcune Regioni impediscono la stipulazione delle convenzioni; in particolare la Regione Sardegna, che giustifica il divieto secondo l’interpretazione della normativa vigente, e la ASP di Catania, che ha dato il via a una procedura sperimentale di “distribuzione per conto” anche degli alimenti per fini medici specifici tramite una piattaforma informatizzata creata appositamente e che ora opera solo attraverso le farmacie del territorio.
Altre regioni (come Toscana e Piemonte), invece, consentono l’erogazione dei prodotti in regime di convenzionamento.
L’AGCM ricorda quindi che la vendita dei dispositivi medici è disciplinata dal D.lgs. n. 46/1997, che parla solo di “soggetti autorizzati alla vendita”, mentre le modalità di erogazione dei dispositivi medici a carico del S.S.N. sono disciplinate dal D.lgs. n. 502/1992, che menziona “farmacie pubbliche e private” e “prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal S.S.N.”. Il D.P.R. n. 371/98 prevede che “le farmacie erogano, altresì, prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio sanitario nazionale […] utilizzando in via prioritaria il canale distributivo delle farmacie”. Infine, non c’è nessuna specifica normativa a regolare la commercializzazione degli alimenti per fini medici specifici, che può avvenire attraverso il canale di farmacie, parafarmacie o negozi specializzati.
L’AGCM ricorda che entrambe tutti i prodotti in oggetto sono a volte distribuiti tramite il modello di distribuzione c.d. “per conto”, con il quale i beni vengono acquistati dalle aziende sanitarie e distribuite ai pazienti tramite le farmacie territoriali convenzionati, che percepiscono dal S.S.R. una remunerazione per il servizio svolto.
Tanto premesso, l’AGCM ricorda di aver già sottolineato l’importanza delle parafarmacie per lo sviluppo della concorrenza nel settore in questione: la loro esclusione sarebbe quindi lesiva dei principi a tutela della concorrenza stessa.
Secondo l’Autorità, le Regioni che rifiutano le convenzioni con le parafarmacie attuano una discriminazione tra i diversi canali di vendita, portando ad una riduzione dell’offerta al pubblico da parte delle parafarmacie e quindi ad un pregiudizio per i consumatori, tramite la limitazione dei punti vendita presso i quali possono rinvenire questi prodotti.
Una simile discriminazione non trova alcun fondamento nella disciplina applicabile: nessuna norma disciplina tassativamente i canali di vendita dei prodotti in questione, infatti, né la legge impone la stipula di accordi “in via esclusiva” con le farmacie.
L’AGCM rileva inoltre che l’esclusione delle parafarmacie non può trovare giustificazione nemmeno nella volontà di tutelare la salute dei cittadini, visto che per legge anche nelle parafarmacie deve essere presente almeno un farmacista, figura in possesso delle competenze necessarie a garantire la tutela del consumatore all’atto della dispensazione dei dispositivi medici e degli alimenti.
L’Autorità conclude quindi invitando le amministrazioni che escludono le parafarmacie dalla distribuzione dei beni in oggetto ad adottare provvedimenti che consentano alle stesse la vendita di tali beni in convenzione con il S.S.R.
Fonte: AGCM