È stata depositata il 18 dicembre la sentenza n. 14281 del 2015, resa dal TAR Lazio all’esito del giudizio sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei confronti delle compagnie assicurative Generali Italia S.p.A. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A. a conclusione del procedimento I744.
Il TAR Lazio ha anzitutto giudicato il provvedimento privo di un adeguato sostegno probatorio, ritenendo, come prospettato da Generali, che l’AGCM si sia basata su singoli elementi indiziari privi di univoca valenza e di idoneo valore probatorio, resi significativi mediante il ricorso allo strumento della presunzione in difetto dei necessari presupposti logici e fattuali.
Il difetto probatorio colpisce, secondo il TAR Lazio, anche l’allegazione dell’AGCM secondo la quale i tavoli di lavoro istituiti presso l’ANIA avrebbero costituito l’occasione per lo scambio di informazioni riservate, giudicata apodittica.
Il TAR Lazio ha in secondo luogo ritenuto che la mancata partecipazione delle altre imprese operanti nel settore alla quasi totalità delle gare prese in esame dal provvedimento costituisce un indice di assenza di peculiarità, e dunque di rilevanza ai fini antitrust, del comportamento degli operatori sanzionati.
L’astensione dalle gare da parte dei concorrenti non considerati parti dell’intesa è stata ulteriormente valorizzata dal TAR Lazio che in proposito ha affermato “o si ammette che la mancata partecipazione delle altre imprese, spesso invitate alle singole procedure a trattativa privata e comunque non escluse a norma dei bandi di evidenza pubblica, fosse determinata da ragioni di non appetibilità dell’offerta (e allora non si comprende perché analoga valutazione non avrebbe potuto essere lecitamente alla base delle scelte operate da Generali e da Unipol), oppure si deve ritenere che gli ulteriori operatori economici fossero a loro volta parte della pratica concordata, atteso che un accordo tra imprese che non siano, ciascuna per sé o addirittura insieme, tali da non rappresentare una parte significativamente maggioritaria di un settore, è strutturalmente inidoneo a produrre, anche solo in astratto e quindi a livello di mero oggetto, un effetto distorsivo sulla concorrenza.”
Alla luce di ciò, il TAR Lazio ha ritenuto che la ricostruzione contenuta nel provvedimento non sia l’unica plausibile, affermando, al contrario, che i comportamenti di Generali possono essere ricondotti a decisioni unilaterali, razionalmente adottate dall’impresa in risposta ad input economici di valenza obiettiva.
Il testo della sentenza è disponibile qui: tar lazio 14281_2015.
Fonte: Giustizia amministrativa