Con sentenze nn. 12811, 12812, 12814 e 12816 del 2016, il Tar Lazio ha annullato il provvedimento con il quale l’AGCM ha sanzionato SKY, RTI/Mediaset Premium, Lega Calcio e il suo advisor Infront, per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 TFUE, nell’ambito della gara per i diritti televisivi sul Campionato di serie A per il triennio 2015-2018, svoltasi nel giugno 2014.
La vicenda trae origine dalle modalità con le quali la Lega Calcio, organizzatrice dell’asta, ha proceduto all’assegnazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di calcio serie A per il triennio 2015-2018, ai sensi del c.d. Decreto Melandri (d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9). Nella gara RTI/Mediaset aveva presentato per i pacchetti A, B e D offerte condizionate alla mancata aggiudicazione dell’altra/delle altre. Le offerte più alte per i due pacchetti più appetibili, A e B, erano state però entrambe presentate da SKY. La Lega, preoccupata dell’assegnazione dei due pacchetti maggiori al medesimo operatore, nonché dell’ammissibilità delle offerte condizionate presentate da RTI/Mediaset, aveva ritenuto di non procedere subito all’assegnazione e di richiedere un parere ad un esperto esterno. Successivamente, la Lega decideva di attribuire a Sky il pacchetto A e a RTI/Mediaset, i pacchetti B e D. Il pacchetto D veniva ceduto da RTI/Mediaset a SKY, attraverso una sub-licenza, a seguito dell’autorizzazione accordata dall’AGCom all’operazione su istanza della Lega Calcio.
Come si ricorderà, all’esito dell’istruttoria I790, avviata nel maggio 2015 sulla base di alcune notizie stampa apparse nel mese di febbraio 2015, l’AGCM ha ritenuto che SKY, RTI/Mediaset Premium, Lega Calcio e Infront avessero posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, realizzata sostituendo con una soluzione concordata l’esito dell’assegnazione dei pacchetti A, B e D che discendeva dal confronto delle offerte presentate dai broadcaster il 5 giugno 2014. Secondo l’AGCM l’accordo tra le imprese, sovvertendo l’esito della gara rispetto alla procedura competitiva stabilita dal “Decreto Melandri”, ha influito di conseguenza sulla ripartizione di risorse strategiche per il mercato della pay tv e per quello della raccolta pubblicitaria. L’Autorità ha ritenuto perciò l’intesa “restrittiva per oggetto”, giudicandola particolarmente grave ai sensi della consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria ed ha inflitto sanzioni alle parti per complessivi 66 milioni di Euro.
Con le sentenze in esame il Tar Lazio ha integralmente accolto i ricorsi proposti da SKY, RTI/Mediaset Premium, Lega Calcio e Infront e per l’effetto annullato il provvedimento sanzionatorio.
Le motivazioni che il Tar Lazio ha addotto a fondamento dell’annullamento sono le seguenti:
- la condotta delle parti non integrava un “accordo spartitorio”, avendo al contrario consentito il perpetuarsi di una concorrenza che non sarebbe sopravvissuta con l’assegnazione dei pacchetti maggiori a SKY;
- l’assetto preso in considerazione dall’istruttoria non poteva rientrare nella fattispecie di intesa restrittiva per oggetto, in quanto non era stata dimostrata dall’Autorità la sua dannosità in termini di ripartizione del mercato – mercato peraltro contraddistinto da una penetrazione pressoché totalitaria di SKY e RTI/Mediaset (che congiuntamente detenevano una quota di mercato pari a circa il 97%) – considerato che non era accertata “a priori” la quota di mercato di ciascun partecipante e la clientela rimaneva pienamente contendibile;
- la “causa” contrattuale alla base della sub-licenza per il pacchetto D era pienamente lecita, in quanto orientata ad evitare contenziosi futuri, “stallo” del mercato e ulteriori inconvenienti per i consumatori, mantenendo la concorrenza effettiva in assenza di nuovi operatori concretamente interessati all’ingresso nel mercato specifico;
- l’AGCM non ha illustrato nel provvedimento elementi idonei a fondare la convinzione che, in assenza dell’assetto formatosi in ragione delle condotte oggetto di scrutinio, il mercato avrebbe beneficiato di un aumento della concorrenza in termini più estesi di quelli poi verificatisi, con altrettanti sicuri benefici per la Lega e i consumatori;
- l’assetto definitivo appare anche rispettoso della normativa di cui al Decreto Melandri e alla relativa legge delega.
Il testo delle sentenze è disponibile qui, qui, qui e qui
Fonte: Giustizia amministrativa