L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 28 gennaio 2019, il parere rivolto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, ai Presidenti delle Regioni ed ai Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano (AS1558).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90 in merito alla disciplina dei canoni delle concessioni demaniali marittime per le attività di pesca e acquacoltura, come previsti per le società cooperative e per le imprese non costituite in forma cooperativa.
L’Autorità sottolinea innanzitutto che la legislazione corrente prevede canoni notevolmente differenti in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare della concessione (in forma di cooperativa o no) nonostante l’attività svolta – pesca e acquacoltura – sia la stessa.
Già nel 2008 l’AGCM era intervenuta sul tema, affermando che la differenza dei canoni di concessione appariva in grado di alterare la capacità competitiva delle società e delle imprese: la sola natura giuridica del soggetto titolare della concessione, a parere dell’Autorità, non poteva giustificare la diversità dei canoni.
A seguito di tale intervento, la discriminazione era stata eliminata, per poi essere reintrodotta poco dopo dal legislatore.
Oltre all’AGCM, a sostegno di una disciplina equa dei canoni si erano pronunciate sia alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna), sia la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sia il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, che alcuni giudici amministrativi.
Alla luce di tale quadro, l’Autorità ribadisce anche ora che l’individuazione di canoni differenziati solo in base alla natura giuridica del concessionario è idonea a determinare distorsioni concorrenziali ingiustificate e sproporzionate tra operatori che svolgono le medesime attività.
Fonte: AGCM