La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito, con sentenza pubblicata in data odierna nel noto caso Kone, la risarcibilità dei danni derivanti dai cosiddetti prezzi guida.
La Corte ha infatti affermato in maniera inequivocabile che “Qualora un’intesa produca l’effetto di indurre i concorrenti ad aumentare i loro prezzi, i membri dell’intesa stessa possono essere chiamati a rispondere del pregiudizio così causato. In tal caso, la vittima può chiedere il risarcimento del danno anche in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con i membri dell’intesa”.
A dispetto dei dubbi nutriti dal giudice del rinvio, l’accertamento del nesso di causalità, secondo il diritto sostanziale nazionale, sarebbe superato dall’applicazione del principio di effettività del diritto europeo. Se infatti venisse negato il diritto al risarcimento del danno per carenza di causalità giuridica ai sensi della normativa nazionale, l’effettività del divieto di intese anticoncorrenziali verrebbe inevitabilmente compromessa.
La Corte afferma quindi che l’acquirente di un bene o servizio da un soggetto non partecipante all’intesa, ha diritto al risarcimento del danno anche quando il venditore ha determinato il prezzo per mera “imitazione”. Se l’intesa illecita non avesse avuto luogo, ritiene la Corte, l’aumento del prezzo e quindi il danno non si sarebbero verificati.
Il testo del comunicato stampa e quello della decisione sono disponibili rispettivamente qui e qui.
Fonte: Curia
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