Con sentenza n. 8945/2017, il Tar Lazio ha rigettato il ricorso proposto da Aspen Pharma Trading Limited, Aspen Italia Srl, Aspen Pharma Ireland Limited e Aspen Pharmacare Holdings Limited per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso nei loro confronti dall’AGCM a conclusione del procedimento A480.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’AGCM ha accertato che il comportamento complessivamente adottato dalle ricorrenti integra un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE, consistente nell’imposizione di prezzi iniqui per la commercializzazione in Italia di quattro specialità terapeutiche per la cura di malattie del sangue (Farmaci Cosmos), realizzata tramite un esercizio distorto e strumentale del diritto alla negoziazione dei prezzi con l’AIFA. Per l’effetto, le società sono state condannate al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di circa 5 milioni di Euro.
Il Tar Lazio ha anzitutto disatteso le censure con le quali le ricorrenti hanno denunciato l’illegittimità dell’attività procedimentale compiuta dall’AGCM, lamentando – inter alia – una compressione del diritto di difesa, derivante diniego di accesso opposto alle ricorrenti in relazione a taluni documenti provenienti dal Ministero della Salute, nonché la violazione dell’obbligo di tempestiva comunicazione del fatto illecito, per aver l’AGCM mutato la qualificazione dell’infrazione nella seconda CRI trasmessa alle imprese.
In secondo luogo, il Tar Lazio ha rigettato i motivi di ricorso volti a contestare la definizione del mercato rilevante operata dall’AGCM e l’accertamento della posizione dominante di Aspen e, per l’effetto, a delegittimare in radice l’intervento sanzionatorio dell’Autorità. Nel motivare il rigetto il Tar Lazio si è soffermato sul carattere non vincolante, ai fini del diritto antitrust, della classificazione ATC delle classi terapeutiche dei farmaci, affermando che “seppure detto sistema convenzionale viene di sovente richiamato nei provvedimenti dell’Autorità della concorrenza, italiana ed europea, non v’è dubbio che l’individuazione del mercato rilevante non sia affatto legata ai confini di ciascuna classe farmacologica“.
Parimenti, è stato disatteso dai giudici amministrativi il motivo di ricorso con cui le ricorrenti hanno sostenuto che l’AGCM avrebbe del tutto travisato il significato ed il contesto delle azioni intraprese da Aspen nel corso della negoziazione, rinvenendo una strategia abusiva laddove, al contrario, vi era il mero esercizio di diritti e facoltà riconosciuti dalla legge. Il Tar Lazio ha infatti giudicato pienamente condivisibile la valutazione dell’AGCM, che, nel complessivo comportamento posto in essere da Aspen (in sede di trattativa negoziale con AIFA), ha ravvisato una finalità ulteriore – un quid pluris che si aggiunge alla sommatoria dei comportamenti singolarmente leciti – dal chiaro sentore anticoncorrenziale.
Il Collegio ha quindi concluso che i comportamenti posti in essere da Aspen e oggetto di accertamento nel provvedimento impugnato, pur concretando, ove singolarmente considerati, l’esercizio di facoltà previste dall’ordinamento, hanno determinato una complessa ed articolata condotta che correttamente e motivatamente AGCM ha definito nei termini di un abuso della posizione dominante, sanzionabile ai sensi dell’art. 102, lett. a), del TFUE.
Il Tar Lazio ha infine giudicato non meritevoli di accoglimento le censure volte a contestare la legittimità del provvedimento nella parte in cui accerta l’eccessività ed iniquità dei prezzi fissati, verificata dall’AGCM con un test a due fasi di matrice comunitaria, nonché nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, ritenuta dal Tar Lazio esente da profili di illegittimità.
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Fonte: Giustizia Amministrativa