Con provvedimento dell’11 aprile 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di confermare le misure cautelari adottate in via d’urgenza il 21 marzo 2018 nell’ambito del procedimento I820, avviato nel febbraio 2018 per accertare la sussistenza di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza tra Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A.
Come si ricorderà, secondo l’ipotesi accusatoria, i principali operatori telefonici, anche tramite l’associazione di categoria Assotelecomunicazioni – Asstel, avrebbero coordinato la propria strategia commerciale relativa alla cadenza dei rinnovi e alla fatturazione delle offerte sui mercati della telefonia fissa e mobile, a seguito dell’introduzione dei nuovi obblighi regolamentari e normativi introdotti dall’articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017).
Su tali premesse, a esito del contraddittorio con le Parti, l’Autorità ha ritenuto prima facie fondata l’ipotesi istruttoria di un coordinamento tra le parti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla L. n. 172/2017. In particolare, le imprese investigate avrebbero comunicato, quasi contestualmente, ai propri clienti che la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile anziché su quattro settimane, prevedendo, al contempo, una variazione in aumento del canone mensile per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi, invece che 13. Pertanto, al fine di evitare il prodursi, nelle more della conclusione del procedimento, di un danno grave e irreparabile per la concorrenza e, in ultima istanza, per i consumatori, l’Autorità ha deciso di confermare il proprio provvedimento cautelare, in ottemperanza al quale gli operatori devono sospendere l’attuazione del repricing oggetto dell’intesa contestata e definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai propri concorrenti.
Il provvedimento è disponibile qui: I820_chiusura proc.to cautelare_omi.
Fonte: AGCM