Con provvedimento del 22 novembre 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di estendere il procedimento I808:
(i) soggettivamente alle società Exitone S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile – Manital S.c.p.a., Gestione Integrata S.r.l., Siram S.p.A., Kuadra S.r.l. in liquidazione, Esperia S.p.A., Dussmann Service Holding GMBH, Engie Energy Services International SA, Veolia Energie International SA, Romeo Partecipazioni S.p.A. e Finanziaria Bigotti S.p.A., e
(ii) oggettivamente alle condotte volte a condizionare l’esito o l’esecuzione di procedure a evidenza pubblica ulteriori rispetto alla gara FM4 e, tra queste, la gara “per l’affidamento del Servizio integrato energia per le pubbliche amministrazioni (edizione 3)” (gara SIE3) e la gara “per l’affidamento di un Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni sanitarie (edizione 2)” (gara MIES2), con finalità compensative e spartitorie nell’ambito di un disegno unitario.
Come si ricorderà, con provvedimento del 21 marzo 2017, l’AGCM aveva avviato l’istruttoria considerata nei confronti di CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Dussmann Service, S.r.l., Engie Servizi S.p.a. (già Cofely Italia S.p.a.), ManitalIdea S.p.a., Manutencoop Facility Management S.p.a., Romeo Gestioni S.p.a. e STI S.p.a. per accertare l’esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE. Secondo le ipotesi formulate in sede di avvio, la presunta intesa avrebbe avuto a oggetto il coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara comunitaria a procedura aperta bandita da Consip S.p.A. nel 2014 per l’affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca (gara FM4), nell’ambito della quale dalle evidenze acquisite emergerebbe l’assenza di un effettivo confronto concorrenziale.
In tale contesto l’estensione segue alle evidenze emerse nel corso degli accertamenti ispettivi.
Il provvedimento è disponibile qui: I808 est.
Fonte: AGCM