Con provvedimento del 17 gennaio 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un procedimento nei confronti della società SAD – Trasporto Locale S.p.A. (“SAD”), per possibili violazioni dell’articolo 102 del TFUE e/o dell’articolo 3 della legge n. 287/90.
Secondo l’Autorità, in particolare, SAD avrebbe posto in essere una strategia continuata, volta a ritardare e/o impedire il completamento, da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, degli elaborati di gara per l’affidamento dei servizi di TPL extraurbano su gomma, attraverso il mancato invio di informazioni indispensabili a tal fine. L’ostacolo allo svolgimento della procedura di aggiudicazione, con conseguente proroga degli attuali contratti di servizio, infatti, potrebbe comportare un ritardo all’apertura al confronto competitivo del mercato rilevante per la scelta del soggetto più efficiente per l’offerta dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri extraurbano nella Provincia di Bolzano, arrecando un danno sia ai potenziali concorrenti di SAD, sia ai consumatori finali in termini di minore qualità del servizio.
Secondo l’Autorità, peraltro, con riferimento alla condotta posta in essere dalla Società, ricorrerebbero i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90. In particolare, quanto alla sussistenza del fumus boni iuris, l’AGCM considera probabili sia le condotte abusive poste in essere dalla società, sia il loro effetto lesivo sulla concorrenza. Con riferimento alla sussistenza del periculum in mora, invece, l’Autorità ha rilevato che le condotte in questione appaiono idonee a determinare anche il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza nell’ambito della procedura di aggiudicazione del servizio trasporto pubblico extraurbano di passeggeri nella Provincia di Bolzano, in quanto, alla luce di tali condotte, appare ragionevole presumere che la Provincia non possa procedere all’indizione della gara nei tempi che si era inizialmente prefissata.
Per questi motivi l’AGCM valuterà, sentite le Parti, se sussistono i presupposti per l’adozione di una misura cautelare volta a impedire la prosecuzione delle condotte attribuibili alla Società.
Il procedimento dovrà concludersi entro il 31 gennaio 2019.
Fonte: AGCM