Con sentenze nn. 740, 927 e 928 del 2017, il Consiglio di Stato si è pronunciato sugli appelli proposti dalle società CNS Consorzio nazionale Servizi società cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A e sull’appello incidentale proposto dall’AGCM avverso le sentenze con le quali il Tar Lazio nel 2016 si era pronunciato sui ricorsi proposti contro il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I785.
Come si ricorderà, con il provvedimento sanzionatorio impugnato, l’AGCM ha accertato la realizzazione da parte di CNS, Manutencoop, Roma Multiservizi e Kuadra S.p.A. di un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 del TFUE, realizzata attraverso un utilizzo distorto dello strumento consortile. Attraverso l’intesa, a giudizio dell’AGCM, le imprese avrebbero annullato di fatto il reciproco confronto concorrenziale, al fine di spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito.
Alla luce della ritenuta gravità dell’infrazione, l’AGCM aveva inflitto complessivamente sanzioni per oltre 110 milioni di euro.
Pronunciandosi sui ricorsi proposti dalle quattro imprese, il Tar Lazio ha confermato il provvedimento impugnato nei confronti di CNS, Manutencoop e Roma Multiservizi in punto di an debeatur, riformandolo tuttavia con riferimento alla quantificazione della sanazione pecuniaria, e ha annullato integralmente il provvedimento con riguardo alla posizione di Kuadra, ritenendo carente di prova (e di adeguata motivazione provvedimentale) la partecipazione di Kuadra all’intesa sanzionata dall’AGCM.
Davanti al Consiglio di Stato, le tre imprese hanno censurato l’erronea riqualificazione, operata dal Tar Lazio, dell’illecito in termini di “concertazione complessa”, non avendo l’AGCM mai contestato alle parti di aver posto in essere tale fattispecie.
Secondo le imprese inoltre, poiché il provvedimento sanzionatorio aveva affermato che tutte e quattro le imprese interessate dal procedimento (CNS, Kuadra, Manutencoop e Roma Multiservizi), avrebbero posto in essere la contestata “pratica concordata”, configurando un illecito anche soggettivamente unitario realizzatosi anche grazie alla partecipazione di Kuadra, il Tar Lazio, ritenuta l’estraneità di Kuadra all’intesa, avrebbe dovuto annullare il provvedimento nella sua interezza, anche con riguardo alle altre imprese ricorrenti, a pena di sostituirsi all’AGCM nella configurazione di un nuovo illecito.
Le imprese hanno infine mosso critiche all’impianto probatorio del provvedimento dell’AGCM, censurando l’erronea valutazione degli elementi di prova e la scorretta applicazione della disciplina in materia di distribuzione dell’onere della prova.
Le censure proposte dalle imprese non hanno persuaso il Consiglio di Stato, che ha rigettato integralmente gli appelli di CNS, Manutencoop e Roma Multiservizi.
Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto:
(i) che il concetto di “concertazione complessa” non è stato utilizzato dal Tar Lazio in senso tecnico, ma come formula meramente descrittiva dell’illecito addebitato alle imprese e accertato dall’AGCM;
(ii) che le motivazioni poste a base della pronuncia di accoglimento del ricorso di Kuadra adottata dal Tar Lazio sono personali a quest’ultima e non comportano una modificazione degli elementi costitutivi dell’intesa restrittiva quale accertata dall’Autorità nei confronti delle appellanti;
(iii) che l’AGCM si è attenuta ai criteri elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per quanto concerne lo standard probatorio e il regime della distribuzione dell’onere della prova.
L’appello incidentale proposto dall’AGCM avverso i capi della sentenza relativi alla quantificazione della sanzione è stato parimenti rigettato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto le statuizioni del Tar Lazio esenti da vizi.
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Fonte: Giustizia Amministrativa