Con sentenze nn. 10303, 10305, 10307 E 10309 del 2016, il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti dalle società CNS Consorzio nazionale Servizi società cooperativa, Manutencoop Facility Management S.p.A., Kuadra S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei loro confronti a conclusione del procedimento istruttorio I785.
Come si ricorderà, con il provvedimento sanzionatorio impugnato, l’AGCM aveva accertato la realizzazione da parte delle quattro imprese di un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 del TFUE, realizzata attraverso un utilizzo distorto dello strumento consortile. Attraverso l’intesa, a giudizio dell’AGCM, le imprese avrebbero annullato di fatto il reciproco confronto concorrenziale, al fine di spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito.
Alla luce della ritenuta gravità dell’infrazione, l’AGCM infliggeva complessivamente sanzioni per oltre 110 milioni di euro.
Con riferimento alle posizioni di CNS , Manutencoop Facility Management e Roma Multiservizi, il Tar Lazio ha rigettato i motivi di ricorso volti a contestare, a vario titolo, l’accertamento dell’intesa compiuto dall’AGCM, accogliendo invece i ricorsi nella parte in cui censuravano la quantificazione della sanzione inflitta.
Nello specifico, il Tar Lazio ha dapprima ritenuto, in accordo con le ricorrenti, che l’importo base della sanzione debba coincidere con l’importo di aggiudicazione aumentato del solo massimale di fornitura, escludendo il “plafond” aggiuntivo.
In secondo luogo, il Collegio ha condiviso le doglianze delle imprese fondate sull’erroneità della valutazione della gravità della condotta e sulla proporzionalità della sanzione. In proposito, il Tar Lazio ha precisato che ai fine dell’applicazione della maggiorazione per la gravità dell’illecito, di cui agli artt. 11 e 12 delle Linee Guida sulle sanzioni, è necessario che:
1) la violazione antitrust sia accompagnata da elementi ulteriori, che l’AGCM ha il compito di esternare con congrua motivazione;
2) l’intesa sia connotata da una particolare “segretezza”, che ne determina appunto la “gravità”;
3) l’AGCM bilanci, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’effetto deterrente della sanzione con la salvaguardia della continuazione dell’attività dell’impresa, evitando di porre in serio pericolo la saldezza economica delle responsabili.
A giudizio del Tar Lazio, nel caso di specie, l’AGCM non ha applicato tali principi in modo corretto, specie per quanto concerne il giudizio sulla “gravità” dell’intesa, non avendo l’Autorità allegato circostanze idonee a dimostrare la specifica volontà delle parti di occultare ogni contatto intervenuto per dare luogo all’intesa, con artifici volti a tal fine.
Per tali ragioni, il Collegio ha parzialmente annullato il provvedimento sanzionatorio, rimettendo all’AGCM il compito di rideterminare la sanzione alla luce dei canoni espressi.
to riguarda la posizione di Kuadra, che aveva partecipato alla procedura pubblica in qualità di mandataria di CNS, il Tar Lazio ha ritenuto prevalente la plausibilità della spiegazione alternativa circa il proprio comportamento nelle gare, fornita dall’impresa, sulla genericità e frammentarietà della ricostruzione dell’AGCM sulla partecipazione della stessa all’intesa. Pertanto, il Tar Lazio in accoglimento del ricorso proposto ha annullato il provvedimento nella parte in cui irroga la sanzione a Kuadra.
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Fonte: Giustizia Amministrativa