Con sentenza n. 6080 del 2018 il Tar Lazio ha rigettato il ricorso promosso da Unilever Italia Mkt. Operations S.r.l. per l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio A484.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’AGCM ha accertato che Unilever Italia ha posto in essere una violazione dell’art. 102 del TFUE, rappresentata da un abuso idoneo a ostacolare la crescita dei concorrenti nel mercato del gelato preconfezionato monodose da impulso, nel quale la società italiana della multinazionale anglo-olandese detiene una posizione dominante, principalmente attraverso la vendita dei gelati a marchio “Algida”. Più in particolare, secondo l’AGCM, la predetta società ha posto in essere una strategia escludente a danno dei concorrenti composta da un ampio utilizzo di clausole di esclusiva merceologica e da una serie articolata di ulteriori condizioni fidelizzanti, strumenti di politica commerciale e condotte complessivamente volti a mantenere, formalmente o sostanzialmente, l’esclusiva delle forniture agli esercizi commerciali che costituiscono la propria clientela, ostacolando la concorrenza sul mercato.
Con la sentenza in commento il Tar Lazio ha in primo luogo respinto il motivo di doglianza con il quale la ricorrente ha contestato la corretta individuazione del mercato rilevante, giudicando la definizione dell’AGCM esente da travisamenti di fatti, vizi logici o vizi di legge.
Proseguendo nell’analisi del ricorso, il Tar Lazio ha rigettato i motivi di ricorso con i quali Unilever ha sostenuto che l’AGCM abbia errato nell’individuare la sua posizione di impresa dominante nel mercato di riferimento, anche in ragione dell’attribuzione ad essa delle quote di mercato riferibili ai concessionari. Il Tar Lazio ha infatti rilevato in proposito come il provvedimento correttamente richiama una pluralità di pregnanti fattori, tra cui l’elevata quota di mercato di Unilever, pari ad oltre il 60%, la cui combinazione consente ad Unilever di determinare la propria condotta in modo autonomo ed influenzare l’andamento del mercato. L’attribuzione ad Unilever delle quote di mercato dei concessionari – così come degli effetti delle condotte di questi – risulta a giudizio del Tar Lazio esente da censure, in ragione dell’accertata riferibilità dei comportamenti di questi sul mercato ad Unilever. Il quadro probatorio emerso dal procedimento – proseguono i giudici – ha infatti consentito di accertare che i concessionari attuano la politica commerciale di Unilever, con particolare riferimento all’attuazione di accordi di esclusiva, e ricorrono a incentivi fidelizzanti anche attraverso azioni di pressione nei confronti della clientela.
Parimenti non meritevole di accoglimento è stato giudicato il motivo di ricorso volto a contestare l’ascrivibilità delle condotte di Unilever alla fattispecie dell’abuso di posizione dominante. A fronte delle doglianze con cui la ricorrente lamentava la mancata verifica della replicabilità degli sconti e più in generale degli effetti escludenti della condotta, invocando la decisione della Corte di Giustizia sul caso Intel, il Tar Lazio ha ritenuto non applicabili al caso di specie i principi dettati nella sentenza Intel, in quanto “la condotta sanzionata dall’Autorità non è stata ravvisata negli effetti escludenti connessi all’adozione di una determinata politica di sconti, avendo, per contro, l’AGCM focalizzato l’attenzione sugli effetti escludenti collegati alla pervasiva presenza di accordi di esclusiva, la cui idoneità ad alterare la concorrenza è solo rafforzata da una pluralità di condotte, tra cui rientrano anche gli sconti e gli altri incentivi indicati nel provvedimento impugnato“. A differenza che nel precedente giurisprudenziale invocato da Unilever, prosegue il Tar Lazio, nel caso in esame il cd “AEC test” (test del concorrente altrettanto efficiente) non era necessario “sia perché non si è in presenza di un abuso attuato solo a mezzo di una politica di sconti, sia perché, nel caso Intel, l’annullamento della decisione di primo grado dal parte della Corte di Giustizia è stata determinata da una peculiare situazione di fatto e non ha affatto comportato l’affermazione di un principio generale secondo cui il test AEC sarebbe sempre condizione della completezza dell’istruttoria“.
Il Tar Lazio ha peraltro osservato che l’eventuale e prospettata replicabilità degli sconti non avrebbe comunque condotto, in ragione del particolare gradimento dei consumatori per i prodotti Algida, ad un effetto uguale e contrario a quello conseguito da Unilever.
La condotta oggetto di sanzione – a giudizio del Tar Lazio – neppure appare inquadrabile, come sostenuto dalla ricorrente, nell’adozione di una pluralità di comportamenti pro-competitivi, anche considerando che gli effetti anti-competitivi ravvisati dall’Autorità attengono alla minore possibilità dei concorrenti di distribuire i loro prodotti nei vari punti vendita e al consequenziale pregiudizio arrecato alla libertà del consumatore finale, del quale è stata limitata la possibilità di reperire gelati offerti da distributori diversi dalla ricorrente.
Priva di vizi è stata infine giudicata l’attività di quantificazione della sanzione da parte dell’Autorità, da cui è derivata la comminazione di una sanzione di oltre Euro 60 milioni.
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Fonte: Giustizia Amministrativa