Con due distinti provvedimenti del 27 giugno 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato che le clausole di esclusiva contenute negli atti che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Roma (Radiotaxi 3570 – Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 – Società Cooperativa, Samarcanda – Società Cooperativa) e Milano (Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa, Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa) ed i tassisti aderenti costituiscono reti di intese verticali restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE. In particolare, secondo l’Autorità, tali clausole vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, a un singolo radiotaxi.
Come si ricorderà, nel gennaio 2017 l’AGCM aveva avviato due istruttorie, a seguito della segnalazione di Mytaxi, società appartenente al gruppo automobilistico tedesco Daimler AG, che gestisce una piattaforma aperta attraverso una app liberamente accessibile dai tassisti affiliati, i quali, in base alle proprie esigenze, possono mettere a disposizione della piattaforma una quota variabile di corse.
Secondo il giudizio dell’Autorità, le clausole oggetto di istruttoria sono idonee a determinare un consistente e duraturo effetto di chiusura del mercato della raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi a Roma e Milano, ostacolando l’accesso a nuovi operatori che adottano un diverso e innovativo modello di business, come Mytaxi, e, più in generale, la concorrenza tra piattaforme chiuse (come i radiotaxi) e aperte. L’Autorità ha inoltre verificato che la presenza delle clausole di esclusiva non ha alcuna giustificazione di natura giuridica o economica.
In considerazione tuttavia del carattere peculiare delle intese accertate, la cui portata restrittiva è emersa, e divenuta evidente, solo con lo sviluppo di nuove tecnologie che hanno consentito l’affermarsi di piattaforme aperte, l’Autorità ha ritenuto le suddette intese non gravi e, quindi, non ha sanzionato le imprese radiotaxi che, comunque, sono tenute a dare comunicazione all’Autorità, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, delle iniziative che intendono porre in essere per eliminare l’infrazione accertata.
I due provvedimenti sono disponibili qui: I801A_ch. istr._omi I801B_ch. istr._omi.
Fonte: AGCM