Con sentenza n. 744 del 2016 il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’appello dell’AGCM avverso le sentenze 6175, 6171, 6176, 6165 e 6173 del 2011, con le quali il TAR Lazio aveva annullato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM il 3 novembre 2010 nei confronti di Mastercard e delle banche Bnl, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca Sella Holding, Barclays Bank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, ICBPI e Unicredit a termine del procedimento I720.
L’AGCM aveva ritenuto che MasterCard e le otto banche licenziatarie del circuito avessero posto in essere intese restrittive della concorrenza finalizzate a mantenere elevata la commissione interbancaria sui pagamenti attraverso le carte di credito e di debito (c.d. carte Maestro) emesse dal circuito Mastercard, trasferendola sulle commissioni richieste ai negozianti convenzionati, con effetti sui prezzi praticati ai consumatori. In particolare, a seguito del rigetto della proposta di impegni presentata da MasterCard e dalle banche, l’Autorità aveva accertato la sussistenza di due distinti illeciti. Il primo, rappresentato dalla definizione delle commissioni interbancarie da parte del circuito MasterCard, giudicata dall’AGCM quale deliberazione di un’associazione di imprese (rappresentata per l’appunto dal circuito) contraria all’art. 101 TFUE. Il secondo, consistente in un fascio di intese verticali illecite rappresentate dai contratti tra MasterCard e le singole banche licenziatarie in virtù dei quali l’importo delle commissioni interbancarie veniva riversato sugli esercenti.
Nel 2011 il Tar Lazio, pronunciandosi sui ricorsi proposti da Barclays Bank, MasterCard, Banca Sella Holding S.p.A., Deutsche Bank S.p.A. aveva annullato il provvedimento sanzionatorio, in ragione dell’accertata illegittimità del provvedimento di rigetto degli impegni. In particolare, il TAR Lazio – considerando i limiti alla discrezionalità dell’Autorità nella decisione con impegni – aveva ritenuto lo scorretto utilizzo del potere dell’Autorità nella decisione sugli impegni.
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato, riformando la motivazione del Tar Lazio, ha stabilito che il provvedimento dell’AGCM fosse viziato per difetti di istruttoria e di motivazione.
Nello specifico, il Consiglio di Stato ha censurato la circostanza che il provvedimento finale si basasse su di una motivazione diversa rispetto a quanto contestato a MasterCard inizialmente e nel corso dell’istruttoria. Infatti, l’Autorità aveva dapprima fondato l’impianto accusatorio sull’elevatezza delle commissioni interbancarie, salvo poi motivare nel provvedimento finale la sussistenza dell’illecito in ragione dell’assenza di un’analisi macroeconomica a supporto della determinazione della commissione interbancaria. L’accertamento del secondo illecito è stato del pari ritenuto viziato, non avendo l’AGCM adeguatamente dimostrato l’idoneità delle pattuizioni tra MasterCard e le banche licenziatarie a determinare una violazione antitrust.
Il Consiglio di Stato ha pertanto concluso per il rigetto dell’appello dell’Autorità e l’annullamento del provvedimento sanzionatorio.
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Fonte: Giustizia Amministrativa