Con sentenza n. 323 del 2016 il Consiglio di Stato si è pronunciato sui poteri dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ex art. 21-bis della L. n. 287/1990.
La vicenda trae origine dal parere/diffida reso dall’AGCM nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con riferimento agli atti di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione e rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche automobilistiche ed i servizi connessi. In tale sede l’AGCM, aveva chiesto al MIT di rimuovere alcune criticità negli atti di gara suscettibili di ostacolare un reale confronto concorrenziale tra i potenziali partecipanti alla procedura di selezione. Alla suddetta richiesta, il MIT aveva replicato, informando l’AGCM di non voler conformarsi al parere/diffida.
L’AGCM aveva quindi impugnato gli atti di gara dinanzi al TAR Lazio, il quale, con sentenza n. 7546/2015, aveva respinto il ricorso proposto nel merito, ritenendo del tutto assenti nel caso di specie le criticità concorrenziali segnalate.
Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dell’Autorità, senza pronunciarsi nel merito, avendo rilevato l’inammissibilità del ricorso dell’AGCM dinanzi al TAR.
La sentenza si sofferma in particolare sul dies a quo da cui decorrono i termini per l’impugnazione nei casi in cui, come in quello di specie, la P.A. manifesti la propria intenzione di non conformarsi alle richieste formulate dall’Autorità con il parere ex art. 21 bis della legge 287 del 1990, da individuarsi nel giorno di ricezione della comunicazione con la quale la P.A. renda nota la propria decisione.
Non è stata così accolta la tesi dell’AGCM secondo la quale, anche in caso di diniego esplicito da parte della P.A., i termini per proporre l’impugnazione decorrerebbero dallo spirare dei 60 giorni concessi dal citato art. 21 bis alla P.A. per l’adeguamento alle prescrizioni formulate dall’Autorità nel parere.
La sentenza è disponibile qui: Cds 323_2016.
Fonte: Giustizia Amministrativa