Il Consiglio di Stato ha disposto la riforma della sentenza n. 4943 del 2015 con la quale il TAR Lazio aveva parzialmente confermato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei confronti della Federazione Nazionale Medici e Odontoiatri (Fnomceo) per aver violato l’art. 101 del TFUE e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento dell’Autorità.
Come si ricorderà, all’esito del procedimento I738, l’AGCM aveva stabilito che Fnomceo, mediante l’adozione delle norme del Codice deontologico e delle linee guida applicative, avesse ingiustificatamente limitato il ricorso alla pubblicità da parte dei professionisti e delle reti di studi odontoiatrici, integrando così una violazione delle norme comunitarie in materia di intese restrittive della concorrenza (il testo del provvedimento dell’AGCM è disponibile qui).
Nel giudizio di primo grado, il TAR Lazio, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Fnomceo, aveva confermato il provvedimento riducendo tuttavia l’ammontare della la sanzione comminata (il testo della sentenza del TAR Lazio è disponibile qui).
Con la sentenza n. 167 del 2015, depositata in segreteria il 19 gennaio u.s., il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla Fnomceo volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tar Lazio e, per l’effetto, ha disposto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM.
Il Consiglio di Stato ha infatti ritenuto che l’accertamento della violazione da parte dell’AGCM fosse intervenuto dopo il decorso del termine di prescrizione quinquennale dell’illecito.
In particolare, la sentenza in esame ha censurato la qualificazione del comportamento sanzionato quale illecito “permanente”, operata dal Tar Lazio, stabilendo che l’adozione del Codice deontologico e delle linee guida applicative configuri piuttosto una condotta istantanea ad effetti permanenti. Si legge nella sentenza che “non vi è dubbio che, una volta introdotta la norma deontologica, la sua perdurante vigenza non è più la conseguenza di una condotta attiva, a sua volta perdurante nel tempo, della Federazione: l’effetto restrittivo della norma deontologico si produce autonomamente e non è alimentato o sostenuto sotto il profilo causale dalla condotta del soggetto autore della norma”.
Alla luce di ciò, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la consumazione dell’illecito fosse avvenuta instantemente, nel momento in cui le norme sono state introdotte (nel 2006), con la conseguenza che l’illecito doveva ritenersi prescritto prima dell’intervento dell’AGCM.
Il Consiglio di Stato ha inoltre ricordato che, in virtù del rinvio operato dall’art. 28 della l. 689/1981 alle norme del codice civile in materia di prescrizione, il primo atto dell’Autorità idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, in quanto idoneo a costituire in mora il debitore, è rappresentato dalla notificazione del provvedimento finale.
Per consultare il testo della sentenza cliccare qui link.
Fonte: Giustizia Amministrativa