Con sentenza n. 1525/2014, pubblicata in data 7 Febbraio 2014, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da Poste Italiane S.p.a. contro il provvedimento dell’Autorità che riconosceva Poste Italiane colpevole di abuso di posizione dominante in merito all’esenzione dall’IVA.
L’Autorità contestava a Poste Italiane di aver offerto i servizi di: (i) posta massiva, (ii) posta raccomandata, (iii) posta assicurata, e (iv) di pubblicità diretta per corrispondenza, alla clientela business a tariffe più basse rispetto a quelle regolamentate (le c.d. Tariffe Speciali) e/o a condizioni di servizio più vantaggiose, senza applicare l’IVA, in violazione della normativa europea.
La normativa europea prevede l’esenzione dall’IVA esclusivamente per le prestazioni del servizio postale universale, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi accessorie effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione, e per quelle condizioni non negoziate individualmente. La Direttiva quindi prevede la possibilità di applicare “tariffe speciali” nell’ambito di servizi postali nei confronti di utenti business (tariffe regolamentate applicabili al servizio universale soggette al rispetto dei principi generali di accessibilità, trasparenza e non discriminazione) ed inoltre di concludere “accordi individuali” con i clienti che esulano completamente dall’ambito del servizio universale.
La legge italiana, invece, limita l’esenzione dall’applicazione IVA a «le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione», senza espresso riferimento all’ipotesi di condizioni negoziate individualmente relative a detti servizi.
Nel provvedimento impugnato, l’Autorità ha sostenuto che, nel caso di specie, i contratti non costituivano tariffe speciali ma contratti con condizioni negoziate individualmente, in quanto erano stati negoziati direttamente con le controparti, prevedendo tariffepiù basse o condizioni differenti rispetto a quelle standard, in violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione. Per questo motivo, ha precisato l’Autorità, l’esenzione IVA non era applicabile.
Su queste basi, l’Autorità contestava un abuso da parte di Poste Italiane consistente nell’offerta di prezzi non replicabili: queste tariffe, più basse rispetto a quelle regolamentari, e previste negli accordi individuali stipulati da Poste Italiane, non potevano essere replicate dai concorrenti con effetti escludenti sui mercati dei servizi postali interessati. Nella specie, l’Autorità ha, quindi, disapplicato la normativa italiana contrastante con norme comunitarie imperative, per accertare l’abuso e imporre a Poste Italiane la relativa cessazione; peraltro, in considerazione della esistente normativa nazionale, l’Autorità non ha imposto sanzioni economiche nei confronti di Poste Italiane.
Il Tar ha respinto il ricorso di Poste Italiane e, per l’effetto, confermato la posizione dell’Autorità, specificando che la condotta di Poste Italiane, in contrasto con l’art. 102 TFUE, l’art. 106 TFUE e con l’art. 4, comma 3, del TUE, ha integrato un abuso di posizione dominante di tipo escludente consistente nell’applicazione di sconti commisurati all’esenzione IVA nella misura dell’aliquota vigente al momento della prestazione del servizio, idonei ad alterare il confronto competitivo a danno dei consumatori.
Il testo della sentenza è disponibile a questo link.
Fonte: Giustizia Amministrativa