Con sentenza n. 6755 del 2016 il TAR Lazio ha accolto il ricorso con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato alcune disposizione del regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015 (“Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere“), al fine di ottenerne l’annullamento.
La vicenda trae origine dal parere reso dall’AGCM ai sensi dell’art. 21 bis della l. 287/90, con il quale l’Autorità aveva rappresentato alla Regione Lazio come alcune delle disposizioni contenute nel regolamento in questione limitassero l’accesso alla ricettività extralberghiera e ne rendessero più difficile l’esercizio, senza effettive e correlate esigenze di interesse generale.
Nello specifico, le disposizioni colpite dalla valutazione dell’Autorità prevedevano: l’introduzione di una differenziazione fra esercizio dell’attività extralberghiera in forma imprenditoriale e non; l’imposizione di periodi di chiusura obbligatoria distinti a seconda del tipo di gestione, la possibilità per i Comuni di regolamentare tale chiusura, la possibilità per Roma Capitale di individuare apposite aree in cui determinare una maggiore concentrazione di ostelli, l’imposizione di vincoli dimensionali minimi.
Le repliche della Regione non sono state ritenute appaganti dall’Autorità, che ha così esperito ricorso ai sensi dell’art. 21 bis della l. 287/1990, censurando le disposizioni impugnate perché in contrasto con le norme che disciplinano l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi (artt. 10 e 11 del d.lgs. 59/2010, recante le norme di attuazione della direttiva 2006/123/CE, art. 3, co. 7, del d.l. n. 138/2011 e art. 34 del d.l. 201/2011), nonché con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.
Il Tar Lazio ha integralmente accolto il ricorso, e di conseguenza annullato le disposizioni del regolamento impugnate dall’AGCM, in considerazione delle limitazioni non giustificate o discriminatorie ivi contenute, giudicate illegittime in quanto non sorrette da motivi imperativi di interesse generale.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Il testo della sentenza è disponibile qui