Con sentenza n. 9965 del 29 settembre 2016, il Tar Lazio si è pronunciato su una violazione dell’art. 8 co. 2 quater addebitata dall’AGCM a Poste Italiane S.p.A.
La vicenda trae origine dal procedimento, avviato a seguito della segnalazione inviata dall’operatore telefonico H3G, all’esito del quale l’AGCM ha concluso che Poste Italiane ha violato l’art. 8 co. 2 quater della l. 287/90 per aver omesso di offrire, su esplicita richiesta di H3G, l’accesso, a condizioni equivalenti rispetto a quelle offerte alla propria controllata, PosteMobile, concorrente di H3G, ai beni e servizi (in particolare, la rete di uffici postali) di cui Poste Italiane aveva la disponibilità in ragione dello svolgimento delle attività relative alla prestazione del servizio postale universale. Con il provvedimento conclusivo dell’istruttoria l’AGCM aveva inoltre diffidato Poste Italiane dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi.
La sentenza in commento ha rigettato integralmente i ricorsi proposti da Poste Italiane S.p.A. e PosteMobile, fornendo importanti indicazioni sulla corretta interpretazione e sull’abito di applicazione dell’art. 8 co. 2 quater della l. 287/90.
In particolare, il Tar Lazio ha precisato, con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione della norma come la circostanza che la società partecipata dall’impresa che esercita la gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG) – o opera in regime di monopolio sul mercato – abbia raggiunto una penetrazione del mercato minore rispetto al concorrente che richiede l’accesso, non valga ad escludere l’obbligo della controllata di accordare l’accesso richiesto a condizioni equivalenti. Difatti, prosegue il Tar Lazio, la disposizione ha lo scopo di tutelare il mercato nella sua piena concorrenzialità e non in una versione “offuscata” in cui a players minori vengono garantite nicchie di mercato inaccessibili e protette.
Il Collegio ha inoltre chiarito come, per beni o servizi di cui abbiano la disponibilità esclusiva le imprese che gestiscono i SIEG, debba intendersi qualunque bene di cui il gestore abbia la disponibilità esclusiva (nel senso che è precluso a terzi l’utilizzo) e si avvalga per lo svolgimento del servizio di interesse economico generale, indipendentemente dal regime giuridico dei beni presi in considerazione (in proprietà o in concessione) e dalla circostanza che tali beni siano, o meno, destinati per loro natura unicamente allo svolgimento del SIEG.
La sentenza chiarisce pure come l’ambito di applicazione dell’art. 8 co. 2 quater non possa essere limitato ai beni o servizi non sostituibili o non replicabili, non essendovi nella disposizione alcun riferimento alle “essential facilities“.
Il Tar Lazio infine ha chiarito che la “messa a disposizione” da parte di Poste Italiane degli uffici postali – su cui l’AGCM avrà il compito di vigilare – dovrà avvenire a titolo oneroso e in misura completa e integrale, senza la possibilità per gli operatori concorrenti di selezionare via via le località di loro interesse, dovendo gli stessi “operare a parità di condizioni con PM [PosteMobile n.d.r.] e quindi anche relativamente agli oneri economici connessi all’”ospitalità” come integralmente allo stato goduta dalla stessa PM”.
La sentenza è disponibile qui.
Fonte: Giustizia Amministrativa