Nella sua adunanza del 22 ottobre 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, ha formulato alla Regione Campania le proprie osservazioni in merito ad alcuni aspetti restrittivi di disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/2001, recante “Codice delle attività e delle imprese funebri”, come modificata dalla L.R. 25 luglio 2013, n. 7.
L’AGCM ha ritenuto l’assetto complessivo del settore delineato dalla L.R. n. 12/2001 suscettibile di limitare ingiustificatamente l’iniziativa economica privata nella misura in cui alcuni requisiti richiesti appaiono ulteriori e non giustificati rispetto a quelli previsti a livello statale.
Più in particolare, secondo l’AGCM:
(i) il subordinare l’esercizio di un’attività economica libera all’iscrizione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali pone l’iniziativa legislativa in aperto contrasto con i principi di liberalizzazione posti dalla Direttiva Servizi e dal Decreto Legislativo n. 59/10;
(ii) vincoli organizzativi (i.e. l’imposizione di un rapporto di lavoro continuativo con l’impresa) troppo rigidi sono suscettibili di restringere indebitamente l’accesso al mercato e in contrasto con il quadro normativo europeo e nazionale, orientato verso il definitivo superamento di tutti i vincoli che non siano strettamente giustificati, in un’ottica di proporzionalità, da interessi generali;
(iii) il coinvolgimento di operatori concorrenti in organi consultivi (Consulta e Osservatorio regionali) si pone in contrasto con il divieto di cui all’art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59/10.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile qui: Regione Campania segnalazione
Fonte: AGCM