L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Metalmeccanica Fracasso S.p.A. (Mefra), per i comportamenti ad essa ascritti nel provvedimento dell’Autorità n. 23931 del 28 settembre 2012, reso a valle del Procedimento I723, venga rideterminata nella misura di euro 7.714.083,04, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, del 9 giugno 2015, n. 3291.
Come si ricorderà, a chiusura del procedimento I723 l’AGCM aveva accertato che Mefra, unitamente a Car Segnaletica Stradale S.r.l., Ilva Pali Dalmine S.p.A. in amministrazione straordinaria, Ilva Pali Dalmine Industries S.r.l., Industria Meccanica Varricchio – I.Me.Va. S.p.A., Marcegaglia S.p.A., Metalmeccanica Fracasso S.p.A., San Marco S.p.A. – Industria Costruzioni Meccaniche in liquidazione e Tubosider S.p.A., aveva posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 101 del TFUE, consistente in un’unica e complessa pratica concordata continuata nel tempo volta a distorcere fortemente i meccanismi di confronto concorrenziale nel mercato nazionale dei dispositivi metallici di sicurvia.
In tale contesto, nel settembre scorso l’AGCM aveva deliberato l’avvio di un’istruttoria volta a rideterminare la sanzione imposta alla società Mefra, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3291/2015, che aveva accolto l’appello principale proposto dall’AGCM per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 8674 dell’8 ottobre 2013, e in parte accolto l’appello incidentale presentato dalla società Mefra, annullando, per l’effetto, il provvedimento sanzionatorio limitatamente alla parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata a detta società.
In particolare, nella predetta sentenza il Consiglio di Stato, pur confermando la pronuncia di primo grado e il provvedimento impugnato per la parte relativa all’accertamento della condotta anticoncorrenziale, ha ritenuto che l’“indubbia gravità del comportamento sanzionato non sminuisce il dovere, per l’Autorità, di considerare l’effettività dei ricavi conseguiti dal soggetto che tale comportamento ha posto in essere per effetto dell’illecito contestato, nonché l’entità del suo eventuale apporto all’intesa stessa. Se tali elementi, come detto, non influiscono sull’imputabilità dell’illecito e sulla definizione dell’intesa nei termini che si sono visti, rilevano tuttavia ai fini della quantificazione della concreta sanzione da irrogare al soggetto attore dell’intesa. Nella fattispecie in esame, non risultano adeguatamente specificati dall’Autorità, appunto, i ricavi conseguiti dalla società sanzionata per effetto del comportamento illecito, e l’apporto della stessa alla formazione dell’intesa illecita”.
Sulla scorta dei richiamati criteri indicati dal Consiglio di Stato, l’AGCM ha ritenuto che, in relazione all’intesa accertata, Mefra abbia fornito a tale intesa un apporto di minor rilievo, da cui è verosimilmente scaturito un minor vantaggio in termini di “effettività dei ricavi conseguiti dal soggetto che tale comportamento ha posto in essere”. Per gli effetti, l’AGCM ha applicato una riduzione della sanzione a titolo di due distinte circostanze attenuanti, l’una riferita al minor apporto all’intesa e l’altra al minor vantaggio in termini di “effettività dei ricavi conseguiti dal soggetto che tale comportamento ha posto in essere”. Tali circostanze attenuanti sono state quantificate ciascuna nella misura percentuale del 15% – pari peraltro al massimo previsto per l’incidenza di ogni singola circostanza attenuante sull’importo base nelle Linee guida dell’Autorità sulla quantificazione delle sanzioni – per un complessivo 30%.
Il provvedimento è disponibile qui: I723B.
Fonte: AGCM